Art. 6. L'organismo autorizzato "Check Fruit - S.r.l." immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna" facenti parte integrante dell'Autorita' nazionale competente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 1999 Il direttore generale: Di Salvo