Art. 6.
  L'organismo autorizzato "Check Fruit  - S.r.l." immette nel sistema
informatico  del  Ministero  per  le  politiche  agricole  tutti  gli
elementi   conoscitivi    di   carattere   tecnico    e   documentale
dell'attivita' certificativa,  ed adotta eventuali  opportune misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale  competente, atte  ad  evitare  rischi di  disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
all'utilizzo    della   indicazione    geografica   protetta    "Pera
dell'Emilia-Romagna" rilasciate agli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero per le politiche agricole.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 5  sono simultaneamente resi noti anche
alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della  indicazione  geografica  protetta  "Pera  dell'Emilia-Romagna"
facenti parte integrante dell'Autorita' nazionale competente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo