Art. 6.
  L'organismo autorizzato "Check Fruit  - S.r.l." immette nel sistema
informatico  del  Ministero  per  le  politiche  agricole  tutti  gli
elementi   conoscitivi    di   carattere   tecnico    e   documentale
dell'attivita' certificativa,  ed adotta eventuali  opportune misure,
da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale  competente, atte  ad  evitare  rischi di  disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
all'utilizzo  della  indicazione  geografica  protetta  "Scalogno  di
Romagna" rilasciate agli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero per le politiche agricole.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 5  sono simultaneamente resi noti anche
alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della indicazione  geografica protetta "Scalogno di  Romagna" facenti
parte integrante dell'Autorita' nazionale competente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 gennaio 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo