Art. 3.
  In  attuazione  del presente  accordo  di  programma, il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato  e  la  regione
autonoma della Sardegna si impegnano:
  a  provvedere  a  quanto  di propria  competenza  per  l'attuazione
dell'accordo stesso;
  ad  adeguare  la  propria  azione   agli  indirizzi  del  piano  di
riconversione   produttiva,   gestendo   in   maniera   unitaria   le
problematiche esposte nel medesimo;
  ad indirizzare secondo  le linee del presente  accordo le societa',
le  aziende  e  gli  enti che  siano  direttamente  o  indirettamente
coinvolti nella realizzazione  degli interventi previsti dall'accordo
stesso;
  a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del piano
di riconversione produttiva e del  presente accordo di programma, con
particolare  riguardo  alla  situazione economica,  occupazionale  ed
ambientale  delle aree  di  crisi mineraria,  nonche'  allo stato  di
realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.
  La  regione autonoma  della Sardegna  si impegna  ad assicurare  ai
soggetti destinatari dei contributi  le concessioni e gli affidamenti
eventualmente  necessari per  l'attuazione degli  interventi previsti
nel presente accordo.