Art. 2.
  Sono riservate al Ministro le  funzioni e le responsabilita' di cui
agli  articoli  3 e  14  del  decreto  legislativo n.  29/1993,  come
modificato ed integrato nonche' dagli articoli  3, 4 e 10 del decreto
legisaltivo  n. 279/1997,  nelle  attivita' ivi  meglio descritte  ed
inerenti in generale le materie di alta direzione, di responsabilita'
politica   generale   e  di   coordinamento   politicoamministrativo,
finanziario contabile, programmatico ed organizzativo.