Art. 3.
  Le somme di cui agli articoli 1  e 2 dovranno essere versate a cura
dei soggetti interessati, per  il tramite della tesoreria provinciale
dello Stato, all'entrata del bilancio  dello Stato con imputazione al
capo XX - Capitolo 3618,  denominato "versamenti effettuati da enti e
privati richiedenti prestazioni tecnicosanitarie".