Art. 3. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere versate a cura dei soggetti interessati, per il tramite della tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo XX - Capitolo 3618, denominato "versamenti effettuati da enti e privati richiedenti prestazioni tecnicosanitarie".