Art. 10.
  Le   associazioni   nazionali   riconosciute   di   rappresentanza,
assistenza  e tutela  del  movimento  cooperativo, trasmetteranno  al
Ministero del lavoro  e della previdenza sociale, entro  il 30 giugno
di  ogni  anno,  una  dettagliata  relazione  inerente  all'attivita'
ispettiva da esse esplicata nel corso dell'anno precedente.