Art. 5. Entro trenta giorni dal termine previsto dall' art. 2, le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo trasmetteranno alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'elenco degli enti cooperativi aderenti tenuti al versamento del contributo all'inizio del biennio. In detto elenco gli enti cooperativi saranno raggruppati per settore di appartenenza e, per ognuno di essi, sara' indicato il codice fiscale nonche' il contributo da versare.