Art. 5.
  Entro  trenta  giorni  dal  termine   previsto  dall'  art.  2,  le
associazioni  nazionali di  rappresentanza, assistenza  e tutela  del
movimento  cooperativo   trasmetteranno  alle   competenti  direzioni
provinciali  del  lavoro  l'elenco degli  enti  cooperativi  aderenti
tenuti al versamento del contributo  all'inizio del biennio. In detto
elenco  gli  enti  cooperativi  saranno raggruppati  per  settore  di
appartenenza e, per ognuno di  essi, sara' indicato il codice fiscale
nonche' il contributo da versare.