Art. 6.
  Per  mancato, ritardato  o insufficiente  versamento le  competenti
direzioni provinciali  del lavoro determineranno, per  le cooperative
vigilate  dal Ministero  del lavoro  e della  previdenza sociale,  il
contributo,  con l'applicazione  delle penalita'  stabilite dall'art.
15,  comma 5,  della legge  31 gennaio  1992, n.  59, sulla  base dei
parametri risultanti dall'ultimo documento agli atti.
  Qualora  entro  trenta   giorni  dalla  notifica  dell'accertamento
d'ufficio  l'ente non  avra'  provveduto al  pagamento, la  direzione
stessa   provvedera'  all'iscrizione   a   ruolo.   La  potesta'   di
accertamento  deve essere  esercitata entro  cinque anni  dal termine
previsto dall'art. 2. Le azioni di recupero del contributo e relative
penalita' potranno essere attuate anche a mezzo dell'Avvocatura dello
Stato.