Art. 6. Per mancato, ritardato o insufficiente versamento le competenti direzioni provinciali del lavoro determineranno, per le cooperative vigilate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il contributo, con l'applicazione delle penalita' stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sulla base dei parametri risultanti dall'ultimo documento agli atti. Qualora entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio l'ente non avra' provveduto al pagamento, la direzione stessa provvedera' all'iscrizione a ruolo. La potesta' di accertamento deve essere esercitata entro cinque anni dal termine previsto dall'art. 2. Le azioni di recupero del contributo e relative penalita' potranno essere attuate anche a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.