Art. 7.
  Per  quanto concerne  gli enti  cooperativi edilizi,  per fatturato
deve  intendersi il  totale  del costo  del terreno  e  dei costi  di
costruzione   ed   eventuali    acconti   evidenziati   nello   stato
patrimoniale,  ovvero  negli  atti  presi  in  esame  ai  fini  della
determinazione del contributo.