Art. 8.
  Per  le  cooperative che  ritardano  od  omettono il  pagamento  si
provvedera'  alla riscossione  coatta tramite  ruoli senza  ulteriore
diffida  ad  adempiere.  Nei  loro confronti  verranno  applicate  le
penalita' stabilite  dall'art. 15,  comma 5,  della legge  31 gennaio
1992, n. 59.
   Roma, 8 gennaio 1999
                                                p. Il Ministro: Caron