IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnicoindustriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1998 concernente la nomina del Ministro della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1998 con il quale l'on. Giovanni Rivera e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa; Decreta: Art. 1. Il Sottosegretario di Stato on. Giovanni Rivera e' delegato: a trattare le questioni di cooperazione internazionali per l'area del sudest asiatico; a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito; per i decreti di costituzione di enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.; alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.; al coordinamento delle attivita' concerenti la Croce rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta, nonche' alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiali delle stesse associazioni; a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga costituito presso il Ministero della sanita'; per i provvedimenti inerenti alle attivita' sportive del personale della difesa e a tenere i rapporti con il CONI. Al Sottosegretario di Stato medesimo e' delegata altresi' la firma dei decreti, degli atti e dei provvedi menti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.