Art. 3.
  Sono riservati alla firma del  Ministro, fermi restando gli atti di
gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo
3  febbraio 1993,  n. 29,  e successive  modifiche ed  integrazioni e
della legge 18 marzo 1997, n. 25:
   gli atti normativi;
  gli atti con i quali sono  definiti gli obiettivi ed i programmi da
attuare,  ivi  compresi i  programmi  di  dismissioni immobiliari,  e
vengono assegnate le risorse;
  gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle
Forze armate  e la riorganizzazione dell'area  tecnicoindustriale del
Ministero della difesa;
   le determinazioni di indirizzo politico;
  gli atti, comprese le  circolari, contenenti direttive di carattere
generale;
  gli  atti  che  devono  essere  sottoposti  per  le  decisioni  del
Consiglio  dei Ministri  e  dei  comitati interministeriali,  nonche'
l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
  gli  atti  di nomina  degli  organi  di amministrazione  ordinaria,
straordinaria  e di  controllo degli  enti ed  istituti sottoposti  a
controllo e vigilanza del Ministero;
  gli  atti  di nomina  di  rappresentanti  ministeriali negli  enti,
societa', commissioni  e comitati, nonche'  gli atti di  nomina degli
addetti   militari   presso   le    ambasciate,   e   gli   organismi
internazionali;
  i  conferimenti di  incarichi individuali  ad esperti  e la  nomina
degli arbitri;
  gli  atti  relativi alla  costituzione  di  commissioni o  comitati
istituiti o promossi dal Ministro;
   le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
  gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;
  gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali
riguardanti il SISMI.