(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 1.
   Costituzione della societa' Sviluppo Italia e capitale sociale
  1. All'effettiva  costituzione della  societa' Sviluppo  Italia, di
seguito  denominata  "Societa'",  di  cui al  decreto  legislativo  9
gennaio 1999, n. 1, di  seguito denominato "decreto", provvede, entro
il 31  gennaio 1999, il  Ministero del  tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica. Le azioni della Societa' sono attribuite al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Il capitale  sociale  iniziale, in  considerazione dei  compiti
affidati alla Societa' dal decreto  e di quelli specificati nell'art.
3, e' fissato in lire 35  miliardi, a valere sulle disponibilita' del
Fondo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208;
tale somma  e' iscritta nello  stato di previsione del  Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999
ed  e' interamente  conferita alla  societa' "Sviluppo  Italia" quale
partecipazione  del medesimo  Ministero  del tesoro,  del bilancio  e
della  programmazione economica.  Il trasferimento  di tale  somma e'
effettuato al momento dell'effettiva costituzione della Societa'.
                               Art. 2.
                       Scopo sociale e statuto
  1.  I Ministri  del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
economica, dell'industria, del commercio  e dell'artigianato e per le
politiche   agricole,  nell'esercizio   dei  poteri   dell'azionista,
assicurano,  sentito  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, che lo statuto sociale  comprenda le finalita' e le funzioni
di  cui all'art.  1, comma  2,  del decreto,  come specificate  dalla
presente direttiva.
  2. La societa'  e' amministrata da un  consiglio di amministrazione
composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a
sette,  che durano  in carica  tre esercizi  e sono  rieleggibili. La
nomina  degli  amministratori e  la  determinazione  del loro  numero
spettano  all'assemblea ordinaria.  In prima  nomina il  consiglio di
amministrazione e' composto da cinque membri.
                               Art. 3.
              Attivita' di coordinamento della societa'
   1. A partire dalla sua costituzione, la societa':
  a) svolge le proprie funzioni  nel rispetto delle norme nazionali e
comunitarie di tutela della concorrenza e nel rispetto dei vincoli di
convergenza  e  stabilita'  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea;
  b) assicura  l'avvio dell'attivita' di comunicazione,  di stimolo e
di promozione, rivolta all'attrazione degli investimenti di imprese e
societa'  estere  ed italiane,  con  particolare  riguardo alle  aree
dell'obiettivo 1, cosi' come definito dalla normativa comunitaria;
  c)  esercita il  coordinamento delle  societa' di  cui all'art.  1,
comma  3, del  decreto, provvedendo  ad impartire  loro le  opportune
istruzioni;   a   tal   fine   le   amministrazioni   che   detengono
partecipazioni nelle societa' di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
affidano alla  societa' lo  svolgimento delle attivita'  necessarie a
conseguire lo scopo della presente  direttiva ed in particolare delle
attivita' indicate nell'art.  4, ed affidano inoltre  alla societa' -
fin dal  momento della  sua costituzione  - la  rappresentanza, nelle
assemblee delle societa' medesime;
  d) richiede  a dette  societa' la  specificazione dei  programmi di
iniziative da finanziare su fondi pubblici;
  e) assicura  la predisposizione,  con il  supporto di  una societa'
esterna di consulenza e con la collaborazione delle amministrazioni e
delle societa' interessate, di una proposta di piano operativo per le
finalita' di cui all'art. 4;
  f) anche  avvalendosi di strutture esterne  di consulenza seleziona
il proprio personale, anche  all'interno del personale delle societa'
di cui all'art. 1, comma 3, del decreto, in base ad esclusivi criteri
di  professionalita'  e  di  competenza  sui  diversi  aspetti  dello
sviluppo economico,  della promozione,  gestione e  finanza d'impresa
e/o  dei sistemi  produttivi  locali,  facendo specifico  riferimento
alle, e  nei limiti delle,  funzioni ad essa attribuite  dall'art. 1,
comma 2, del decreto.
                               Art. 4.
        Struttura societaria e riordino delle partecipazioni
  1.  I Ministri  del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
economica, dell'industria, del commercio  e dell'artigianato e per le
politiche  agricole,  adottano,  ciascuno nell'ambito  delle  proprie
competenze e nell'esercizio dei  diritti dell'azionista, le opportune
iniziative  ed  i necessari  adempimenti  per  il conferimento  delle
partecipazioni azionarie nelle  societa' di cui all'art.  1, comma 3,
del decreto. In particolare:
  a)  il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica trasferisce alla Societa' ovvero alle societa' operative di
cui al  comma 3,  ove costituite, le  quote azionarie  delle societa'
Itainvest, Insud,  Ribs, Ig; adotta altresi'  le opportune iniziative
per il trasferimento alla Societa' della societa' Spi;
  b) il Ministro delle risorse  agricole trasferisce alla Societa' le
quote azionarie delle societa' Ribs e Finagra;
  c)  il Ministro  dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato
trasferisce   alla  societa'   le   quote   di  partecipazione   alla
associazione Ipi;
  d)  nell'ambito  dell'attivita'   di  riordino,  la  partecipazione
azionaria di Itainvest in Italia  Lavoro viene conferita al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 collaborano con la Societa'
affinche', ai  sensi dell'art. 3,  comma 1, del decreto,  la Societa'
stessa, entro il 30 giugno 1999:
  a) avvii ed approvi le operazioni di riordino ed accorpamento delle
societa' conferite  ed acquisite, nonche' la  razionalizzazione ed il
miglior  coordinamento  delle  loro   attivita';  il  riordino  e  la
razionalizzazione  delle  attivita'  nell'ambito delle  due  societa'
operative non  dovra' comportare automaticamente  l'estromissione dei
soci privati attualmente presenti  nelle compagini societarie, la cui
presenza e' invece auspicabile nei  limiti in cui sia funzionale agli
obiettivi della Societa';
  b)  provveda alla  valutazione  e  valorizzazione delle  iniziative
imprenditoriali gia' avviate;
     c) definisca un piano in cui siano determinate:
  i) le modalita' di  razionalizzazione delle attivita' delle singole
societa' e la loro integrazione con le nuove iniziative di promozione
e di attrazione sviluppate nel  nuovo contesto societario, specie con
riferimento ai nuovi settori produttivi e allo sviluppo sostenibile;
  ii)  "le  attivita' da  svolgere  in  coordinamento con  gli  altri
soggetti pubblici e privati, operanti in funzione del consolidamento,
della    riqualificazione,   dell'internazionalizzazione    e   delle
innovazioni del sistema produttivo italiano.
   3. La societa':
  a) nomina un advisor con compiti di assistenza nella impostazione e
definizione  delle piu'  idonee  e celeri  modalita'  di riordino  ed
accorpamento delle societa' conferite e/o acquisite;
  b)  costituisce  due  societa'   operative  rispettivamente  per  i
"servizi allo sviluppo" ed i "servizi finanziari";
  c) pone in essere le opportune determinazioni per l'acquisizione di
Enisud S.p.a., nel rispetto della convenienza economica.
  4.  La   societa'  e'  autorizzata  a   stipulare  convenzioni  con
amministrazioni ed enti pubblici, tenendo anche conto delle attivita'
in corso, ed a contrarre accordi  con soggetti pubblici e privati nei
limiti della realizzazione dei programmi  di promozione e sviluppo ad
essa affidati.