Allegato Art. 1. Costituzione della societa' Sviluppo Italia e capitale sociale 1. All'effettiva costituzione della societa' Sviluppo Italia, di seguito denominata "Societa'", di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, di seguito denominato "decreto", provvede, entro il 31 gennaio 1999, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le azioni della Societa' sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il capitale sociale iniziale, in considerazione dei compiti affidati alla Societa' dal decreto e di quelli specificati nell'art. 3, e' fissato in lire 35 miliardi, a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208; tale somma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ed e' interamente conferita alla societa' "Sviluppo Italia" quale partecipazione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il trasferimento di tale somma e' effettuato al momento dell'effettiva costituzione della Societa'. Art. 2. Scopo sociale e statuto 1. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, nell'esercizio dei poteri dell'azionista, assicurano, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che lo statuto sociale comprenda le finalita' e le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto, come specificate dalla presente direttiva. 2. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina degli amministratori e la determinazione del loro numero spettano all'assemblea ordinaria. In prima nomina il consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri. Art. 3. Attivita' di coordinamento della societa' 1. A partire dalla sua costituzione, la societa': a) svolge le proprie funzioni nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di tutela della concorrenza e nel rispetto dei vincoli di convergenza e stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; b) assicura l'avvio dell'attivita' di comunicazione, di stimolo e di promozione, rivolta all'attrazione degli investimenti di imprese e societa' estere ed italiane, con particolare riguardo alle aree dell'obiettivo 1, cosi' come definito dalla normativa comunitaria; c) esercita il coordinamento delle societa' di cui all'art. 1, comma 3, del decreto, provvedendo ad impartire loro le opportune istruzioni; a tal fine le amministrazioni che detengono partecipazioni nelle societa' di cui all'art. 1, comma 3, del decreto affidano alla societa' lo svolgimento delle attivita' necessarie a conseguire lo scopo della presente direttiva ed in particolare delle attivita' indicate nell'art. 4, ed affidano inoltre alla societa' - fin dal momento della sua costituzione - la rappresentanza, nelle assemblee delle societa' medesime; d) richiede a dette societa' la specificazione dei programmi di iniziative da finanziare su fondi pubblici; e) assicura la predisposizione, con il supporto di una societa' esterna di consulenza e con la collaborazione delle amministrazioni e delle societa' interessate, di una proposta di piano operativo per le finalita' di cui all'art. 4; f) anche avvalendosi di strutture esterne di consulenza seleziona il proprio personale, anche all'interno del personale delle societa' di cui all'art. 1, comma 3, del decreto, in base ad esclusivi criteri di professionalita' e di competenza sui diversi aspetti dello sviluppo economico, della promozione, gestione e finanza d'impresa e/o dei sistemi produttivi locali, facendo specifico riferimento alle, e nei limiti delle, funzioni ad essa attribuite dall'art. 1, comma 2, del decreto. Art. 4. Struttura societaria e riordino delle partecipazioni 1. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, adottano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio dei diritti dell'azionista, le opportune iniziative ed i necessari adempimenti per il conferimento delle partecipazioni azionarie nelle societa' di cui all'art. 1, comma 3, del decreto. In particolare: a) il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasferisce alla Societa' ovvero alle societa' operative di cui al comma 3, ove costituite, le quote azionarie delle societa' Itainvest, Insud, Ribs, Ig; adotta altresi' le opportune iniziative per il trasferimento alla Societa' della societa' Spi; b) il Ministro delle risorse agricole trasferisce alla Societa' le quote azionarie delle societa' Ribs e Finagra; c) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferisce alla societa' le quote di partecipazione alla associazione Ipi; d) nell'ambito dell'attivita' di riordino, la partecipazione azionaria di Itainvest in Italia Lavoro viene conferita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 collaborano con la Societa' affinche', ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto, la Societa' stessa, entro il 30 giugno 1999: a) avvii ed approvi le operazioni di riordino ed accorpamento delle societa' conferite ed acquisite, nonche' la razionalizzazione ed il miglior coordinamento delle loro attivita'; il riordino e la razionalizzazione delle attivita' nell'ambito delle due societa' operative non dovra' comportare automaticamente l'estromissione dei soci privati attualmente presenti nelle compagini societarie, la cui presenza e' invece auspicabile nei limiti in cui sia funzionale agli obiettivi della Societa'; b) provveda alla valutazione e valorizzazione delle iniziative imprenditoriali gia' avviate; c) definisca un piano in cui siano determinate: i) le modalita' di razionalizzazione delle attivita' delle singole societa' e la loro integrazione con le nuove iniziative di promozione e di attrazione sviluppate nel nuovo contesto societario, specie con riferimento ai nuovi settori produttivi e allo sviluppo sostenibile; ii) "le attivita' da svolgere in coordinamento con gli altri soggetti pubblici e privati, operanti in funzione del consolidamento, della riqualificazione, dell'internazionalizzazione e delle innovazioni del sistema produttivo italiano. 3. La societa': a) nomina un advisor con compiti di assistenza nella impostazione e definizione delle piu' idonee e celeri modalita' di riordino ed accorpamento delle societa' conferite e/o acquisite; b) costituisce due societa' operative rispettivamente per i "servizi allo sviluppo" ed i "servizi finanziari"; c) pone in essere le opportune determinazioni per l'acquisizione di Enisud S.p.a., nel rispetto della convenienza economica. 4. La societa' e' autorizzata a stipulare convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici, tenendo anche conto delle attivita' in corso, ed a contrarre accordi con soggetti pubblici e privati nei limiti della realizzazione dei programmi di promozione e sviluppo ad essa affidati.