IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni
caratteristica,  condizione e  modalita' di  emissione dei  titoli da
emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle  emissioni disposte  a tutto  il 5
febbraio 1999  ammonta, al  netto dei  rimborsi di  prestiti pubblici
gia' effettuati,  a lire 4.389  miliardi e tenuto conto  dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 3% con  godimento 15 febbraio 1999 e  scadenza 15 febbraio
2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  prima tranche di  buoni del
Tesoro poliennali  3% con  godimento 15 febbraio  1999 e  scadenza 15
febbraio 2002, fino all'importo massimo  di 3.000 milioni di euro, da
destinare a  sottoscrizioni in  contanti al prezzo  di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I  buoni   sono  emessi  senza   indicazione  di  prezzo   base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  Al  termine della  procedura  di assegnazione  di  cui ai  predetti
articoli  e'  disposta   automaticamente  l'emissione  della  seconda
tranche  dei  buoni,  per  un   importo  massimo  del  25  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da
assegnare  agli operatori  "specialisti in  titoli di  Stato" con  le
modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse  annuo lordo del 3%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni
anno di durata del prestito.