Art. 10.
  L'assegnazione dei  buoni verra' effettuata al  prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
  Nel  caso di  offerte al  prezzo marginale  che non  possano essere
totalmente accolte, si procede  al riparto proquota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.