Art. 12.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
buoni di cui lo specialista  e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste dei  buoni del  Tesoro poliennali  triennali, ivi  compresa
quella di cui al primo comma  dell'art. 1 del presente decreto, ed il
totale assegnato, nelle medesime  aste, agli stessi operatori ammessi
a  partecipare al  collocamento supplementare.  Le richieste  saranno
soddisfatte assegnando  prioritariamente a ciascuno  "specialista" il
minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno o  piu' "specialisti"  dovessero presentare  richieste
inferiori  a quelle  loro spettanti  di diritto,  ovvero non  abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
  L'assegnazione  verra' effettuata  in base  ai rapporti  di cui  al
comma precedente.