Art. 15.
  Tutti gli atti e i  documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al  presente decreto, nonche'  i conti e la  corrispondenza della
Banca  d'Italia e  dei suoi  incaricati,  sono esenti  da imposte  di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente
da imposta  di bollo, dalla  imposta comunale sulla pubblicita'  e da
diritti  spettanti agli  enti locali;  ogni altra  spesa relativa  si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.