Art. 3.
  Ferme  restando le  disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni
fiscali  in materia  di debito  pubblico, relativamente  al pagamento
degli interessi e  al rimborso del capitale che  verra' effettuato in
unica soluzione il 15 febbraio 2002,  ai buoni emessi con il presente
decretosi applicano le disposizioni  del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  Il calcolo  degli interessi semestrali e'  effettuato applicando il
tasso  cedolare espresso  in termini  percentuali, comprensivo  di un
numero di cifre decimali non  inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
  Il risultato ottenuto,  comprensivo di un numero  di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato  per il numero di volte in cui
detto  importo minimo  e'  compreso nel  valore  nominale oggetto  di
pagamento.  Ai   fini  del   pagamento  medesimo,  il   valore  cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
  Gli eventuali accreditamenti in  lire sono effettuati moltiplicando
il valore  in euro degli  interessi, cosi' come determinato  al comma
precedente,  per  il  tasso di  conversione  irrevocabile  lira/euro,
arrotondando, ove necessario, il  risultato ottenuto alle cinque lire
piu' vicine.
  Ai sensi dell'art. 11, comma  2, del richiamato decreto legislativo
n.  239  del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle  sottoscrizioni
dell'emissione di cui al  presente decreto, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo alla differenza fra  il capitale nominale sottoscritto da
rimborsare ed il  prezzo di aggiudicazione, il  prezzo di riferimento
rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.
  La riapertura  della presente  emissione potra' avvenire  anche nel
corso degli anni successivi a quello  in corso; in tal caso l'importo
relativo  concorrera'   al  raggiungimento  del  limite   massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
  I buoni medesimi verranno ammessi  alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  i   titoli  sui  quali  l'Istituto   di  emissione  e'
autorizzato a fare anticipazioni.