Art. 8.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte di  cui al precedente  articolo, sono eseguite  le operazioni
d'asta nei locali  della Banca d'Italia in presenza  di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute, con  l'indicazione  dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di cui  al  comma  precedente sono  effettuate  con
l'intervento  di  un funzionario  del  Tesoro,  a cio'  delegato  dal
Ministero del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica,
con funzioni di  ufficiale rogante, il quale  redige apposito verbale
da cui  risulti il prezzo  di aggiudicazione. Tale prezzo  sara' reso
noto  mediante  comunicato  stampa  nel quale  verra'  altresi'  data
l'informazione   relativa  alla   quota   assegnata   in  asta   agli
"specialisti".