Art. 9.
  In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni
sono emessi senza  l'indicazione di prezzo base  di collocamento, non
vengono prese  in considerazione  dalla procedura di  assegnazione le
richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
  Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti
modalita':
  a) nel caso  di domanda totale superiore  all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono  la meta' dell'importo nominale in
emissione;  nel  caso  di  domanda totale  inferiore  all'offerta  si
determina  il  prezzo medio  ponderato  delle  richieste che,  sempre
ordinate a  partire dal prezzo  piu' elevato, costituiscono  la meta'
dell'importo domandato;
  b)  si individua  il "prezzo  di esclusione"  sottraendo due  punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Il prezzo  di esclusione  sara' reso  noto nel  medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 8.