Art. 2.
  L'art. 124,  concernente la scuola di  specializzazione in genetica
medica, e' soppresso  e sostituito dal seguente  art. 124 concernente
il  nuovo ordinamento  della scuola  di specializzazione  in genetica
medica.
  "Art. 124 (Genetica medica). -  1. La scuola di specializzazione in
genetica  medica  risponde  alle   norme  generali  delle  scuole  di
specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del
laboratorio.
  2. La scuola ha lo scopo  di formare medici specialisti nel settore
professionale della  genetica medica e specialisti  di laboratorio di
genetica medica.
  Sono previsti due indirizzi:
  a) medico; titolo di ammissione: laurea in medicina chirurgia;
  b) tecnico; titolo di ammissione: laurea in medicina chirurgia e in
scienze biologiche.
  3. La scuola rilascia il titolo di specialista in Genetica medica.
  4. Il corso ha la durata di 4 anni.
  5.  Concorrono al  funzionamento della  scuola, le  strutture delle
facolta' di  medicina e  chirurgia, eventuali  dipartimenti dell'area
sanitaria  nonche'  le  strutture del  Servizio  sanitario  nazionale
individuate nei protocolli  d'intesa di cui all'art. 6,  comma 2, del
decreto   legislativo   n.   502/1992  ed   il   relativo   personale
universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle  corrispondenti aree  funzionali  e  discipline, nonche'  altre
strutture  convenzionate.  Sede  amministrativa della  scuola  e'  la
struttura cui afferisce il direttore.
  6.  Il  numero  massimo  degli specializzandi  che  possono  essere
ammessi  alla scuola,  tenuto conto  delle capacita'  formative delle
strutture di  cui al  precedente comma 5,  e' di 5  per anno,  per un
totale di 20 specializzandi per l'intero corso di studi.
Tabella  A   - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientifico.
Area A - Propedeutica.
  Obiettivi:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare
riguardo  alle  patologie  geniche,  cromosomiche  e  multifattoriali
applicabili  alla genetica  medica.  Deve inoltre  acquisire le  basi
teoricopratiche  della consulenza  di genetica  e del  laboratorio di
genetica.
  Settori scientificodisciplinari:
   E05A Biochimica;
   E11X Genetica;
   E13X Biologia applicata;
   F01X Statistica medica;
   F03X Genetica medica;
   F04A Patologia generale;
   F22B Medicina legale.
Area B - Tecnico metodologica.
  Obiettivi:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali teoriche  e le  tecniche dei  settori di  laboratorio di
genetica medica, particolarmente  in ambito molecolare; citogenetico,
immunogenetico   e  le   relative  applicazioni   cliniche  a   scopo
diagnostico e pronostico.
  Settori scientificodisciplinari:
   E13X Biologia applicata;
   F03X Genetica medica;
   F04A Patologia generale.
Area C - Geneticoclinica.
  Obiettivi: lo  specializzando deve acquisire le  conoscenze di base
necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi
dei  modelli di  trasmissione per  la diagnosi  e la  formulazione di
prognosi  di   rischio  individuale  e  riproduttivo.   Deve  inoltre
acquisire quelle  competenze cliniche indispensabili per  un adeguato
approccio al paziente affetto da patologie genetiche.
  Settori scientificodisciplinari:
   F01X Statistica medica;
   F03X Genetica medica;
   F04C Oncologia medica;
   F20X Ostetricia e ginecologia;
   F22B Medicina legale.
Tabella  B     -     Standard     complessivo     di    addestramento
professionalizzante.
  La  tesi  di specializzazione  potra'  essere  svolta su  argomento
relativo alle materie del corso di specializzazione.
  Gli  specializzandi,  per  essere  ammessi  all'esame  di  diploma,
debbono   aver  adempiuto   ai   seguenti   obblighi,  in   relazione
all'indirizzo seguito:
    a) indirizzo medico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
  partecipazione all'attivita' di 50  casi di consulenza genetica con
responsabilita' diretta alla diagnostica;
   espletamento delle consulenze stesse;
  partecipazione all'attivita'  e alla interpretazione di  10 analisi
di citogenetica,  10 analisi di  genetica molecolare e 10  analisi di
immunogenetica, discusse con il docente.
  Durante tutto  il corso di specializzazione  devono essere previste
frequenze in reparti clinici  per il completamento della preparazione
geneticoclinica dello specializzando;
    b) indirizzo tecnico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
   esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
   esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
  esecuzione diretta  di 30  analisi di  immunogenetica; refertazione
delle analisi stesse.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate  le tipologie  delle diverse  metodologie ed  il relativo
peso specifico".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubbllca italiana.
   Padova, 21 gennaio 1999
                                               Il rettore: Marchesini