IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto l'art. 12, comma 1, del citato regolamento, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento; Visto il decreto 15 giugno 1998, concernente la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E.; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con la quale, a norma dell'art. 1, comma 2, e' stata data delega al Governo di provvedere al riordino dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379; Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, con cui si e' provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; Considerato che la rimodulazione del prelievo, effettuata tenendo conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criterio volto a garantire che l'ammontare dei prelievi a favore dell'U.N.I.R.E sia determinato in proporzione ed in relazione al crescere delle difficolta' del tipo di scommessa; Ritenuto che le quote anzidette non determinano significativi mutamenti in ordine alla determinazione del montepremi e, pertanto, garantiscono il mantenimento dell'attuale livello del gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine; Ravvisata la necessita' di rideterminare le quote sulle scommesse ippiche predette, per assicurare una migliore strutturazione del prelievo U.N.I.R.E., nonche' un tendenziale equilibrio con le quote di prelievo sulle scommesse sportive gestite dal C.O.N.I.; Decreta: Art. 1. Il decreto 15 giugno 1998, concernente la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E., e' sostituito dal presente decreto.