IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il decreto  legislativo 14 aprile 1948, n.  496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la gestione  dei  giochi  e  delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole;
  Visto  il  regolamento emanato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,  in attuazione del predetto art. 3,
comma 78,  della citata  legge n. 662  del 1996, con  il quale  si e'
provveduto al  riordino della  materia dei  giochi e  delle scommesse
relativi  alle corse  dei cavalli,  per quanto  attiene agli  aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
  Visto  l'art. 12,  comma 1,  del citato  regolamento, ai  sensi del
quale, con  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  per  le politiche  agricole,  sono  stabilite le  quote  di
prelievo sull'introito lordo delle  scommesse sulle corse dei cavalli
da destinare all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(U.N.I.R.E.), al  fine di  garantire l'espletamento dei  suoi compiti
istituzionali, il  montepremi ed  il finanziamento  delle provvidenze
per l'allevamento;
  Visto il  decreto 15  giugno 1998, concernente  la rideterminazione
delle  quote di  prelievo sull'introito  lordo delle  scommesse sulle
corse dei cavalli a favore dell'U.N.I.R.E.;
  Vista  la legge  3  agosto 1998,  n.  288, con  la  quale, a  norma
dell'art. 1, comma  2, e' stata data delega al  Governo di provvedere
al riordino dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.
1379;
  Visto il decreto legislativo del 23  dicembre 1998, n. 504, con cui
si  e'  provveduto  al   riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi
pronostici e sulle scommesse;
  Considerato che  la rimodulazione del prelievo,  effettuata tenendo
conto  della  propensione  degli  scommettitori ai  diversi  tipi  di
scommesse, risponde ad un criterio  volto a garantire che l'ammontare
dei prelievi  a favore dell'U.N.I.R.E sia  determinato in proporzione
ed in relazione al crescere delle difficolta' del tipo di scommessa;
  Ritenuto  che  le  quote anzidette  non  determinano  significativi
mutamenti in  ordine alla determinazione del  montepremi e, pertanto,
garantiscono  il   mantenimento  dell'attuale  livello   del  gettito
erariale derivante  dall'effettuazione delle  scommesse, scoraggiando
nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine;
  Ravvisata la  necessita' di rideterminare le  quote sulle scommesse
ippiche  predette, per  assicurare  una  migliore strutturazione  del
prelievo U.N.I.R.E.,  nonche' un tendenziale equilibrio  con le quote
di prelievo sulle scommesse sportive gestite dal C.O.N.I.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto  15 giugno  1998, concernente la  rideterminazione delle
quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei
cavalli a favore dell'U.N.I.R.E., e' sostituito dal presente decreto.