(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                    Al Presidente della Repubblica
  Il consiglio  comunale di  Poggiomarino (Napoli) presenta  forme di
condizionamento   da  parte   della  criminalita'   organizzata,  che
compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi
elettivi, il buon andamento  dell'amministrazione ed il funzionamento
dei servizi, con  grave pregiudizio per lo stato  dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
  Il predetto organo elettivo  e' stato rinnovato nelle consultazioni
amministrative  del 9  giugno 1996  a  conclusione di  un periodo  di
gestione commissariale, conseguente  al provvedimento di scioglimento
adottato con decreto  del Presidente della Repubblica  del 4 dicembre
1995, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  Gia' in precedenza l'ente  era stato destinatario del provvedimento
di scioglimento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
del 30 settembre 1991, ai sensi  del decreto-legge 31 maggio 1991, n.
164, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 22 luglio  1991, n.
221.
  Considerata la  collocazione ambientale del comune  di Poggiomarino
nell'hinterland  vesuviano,  che  risente  della  forte  presenza  di
organizzazioni camorristiche che hanno  generato un clima di tensione
e  di  particolare  apprensione   per  il  possibile  condizionamento
dell'amministrazione locale, per le  consolidate collusioni e per gli
efficaci  mezzi di  persuasione, il  prefetto di  Napoli ha  disposto
l'accesso presso  il comune  di Poggiomarino,  ai sensi  dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 6  settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni,  dalla legge  12  ottobre 1982,  a  726, e  successive
modificazioni e integrazioni.
  Gli accertamenti  svolti avvalorano la rilevata  permeabilita' alle
infiltrazioni  ed al  condizionamento della  criminalita' organizzata
nell'azione  amministrativa  dell'ente  locale, nonche'  un  notevole
livello di compromissione degli organi elettivi ed un uso distorto da
parte di alcuni amministratori della cosa pubblica, utilizzata per il
perseguimento  di fini  contrari  al pubblico  interesse  al fine  di
favorire    illecitamente   soggetti    collegati   direttamente    o
indirettamente con la criminalita' organizzata.
  Come ampiamente  esposto nella relazione  commissariale, conclusiva
dell'accesso,  cui   si  rinvia  integralmente,  l'intensa   rete  di
frequentazioni e  le molteplici  relazioni, che variano  dal semplice
rapporto  interpersonale   al  rapporto   di  parentela   tra  alcuni
componenti del consiglio e della giunta con esponenti dei locali clan
criminali,    hanno   determinato    connivenze   e    cointeressenze
pregiudizievoli per i legittimi interessi della comunita' locale.
  Ad avvalorare la situazione  sopradescritta soccorre la circostanza
che  parte  degli amministratori  eletti  facevano  parte del  civico
consesso di Poggiomarino, sciolto per infiltrazioni camorristiche nel
1991.
  L'attivita' della  giunta, inoltre, contrassegnata  da instabilita'
collegata ad una  serie di dimissioni al suo  interno, ha evidenziato
un  preoccupante degrado  amministrativo, aggravato,  altresi', dalla
singolare scelta di  un assessore che, su pressioni  esercitate da un
noto capoclan, e'  ricaduta su persona ritenuta  gradita ad esponenti
di spicco della criminalita'.
  Emblematica,  inoltre,  e'  la  particolare  posizione  processuale
penale di  alcuni amministratori che  sono stati rinviati  a giudizio
per abuso d'ufficio continuato e violazione delle norme in materia di
controllo dell'attivita' urbanistica.
  l settori  in cui  emergono segnatamente l'utilizzo  della pubblica
amministrazione  per  personali  tornaconti affaristici  sono  quelli
degli appalti pubblici, della gestione finanziaria e dell'edilizia in
relazione al fenomeno dell'abusivismo.
  In materia di appalti pubblici, l'inidoneita' dell'ente a difendere
e salvaguardare il governo  locale dall'infiltrazione camorristica e'
resa  palese  dalla vicenda  riguardante  i  lavori di  realizzazione
dell'impianto di distribuzione del gas metano.
  Risulta, infatti, che  tale appalto sia stato  appannaggio, a vario
titolo, di  ditte in qualche  modo collegate a  personaggi gravitanti
nella  sfera  della  delinquenza  organizzata,  che  hanno  proceduto
all'esecuzione dei lavori sia  in difformita' del progetto approvato,
che del programma dei lavori.
  Le  varianti,  che  hanno  comportato  in  maniera  inequivoca  una
maggiore utilita'  per i  concessionari e un  danno per  la comunita'
locale,    sono    state,     altresi',    illegittimamente    sanate
dall'amministrazione comunale.
  E'  stato, inoltre,  fatto ricorso  a procedure  di subappalto,  in
violazione della normativa vigente  in materia, consentendo che parte
dei lavori venissero  eseguiti da ditte che  sono risultate collegate
alla criminalita'  organizzata e  per le  quali e'  stata volutamente
omessa la richiesta di certificazione antimafia.
  Strettamente  collegata  alla   vicenda  sopradescritta  e'  quella
relativa ad un  consorzio per la metanizzazione, al  cui interno sono
stati  designati, per  il  comune di  Poggiomarino,  soggetti ia  cui
nomina  non  sarebbe risultata  scevra  da  favoritismi ed  interessi
certamente estranei al bene comune.
  Altro episodio riguarda le procedure amministrative poste in essere
dall'ente, su  proposta di  un assessore, in  ordine all'approvazione
della  perizia  di  variante  relativa ai  lavori  di  ampliamento  e
sistemazione di una strada, che hanno evidenziato gravi irregolarita'
generando danni patrimoniali a  carico dell'ente ed ingiusti vantaggi
a  favore  della  societa'  appaltante,  indiziata  di  essere  nella
disponibilita' della criminalita' organizzata.
  Anche  le  procedure  previste  per l'affidamento  dei  servizi  di
trasporto  funebre, di  refezione scolastica,  di pulizia  in edifici
pubblici e  di forniture  di apparecchiature varie  hanno danneggiato
l'economia dell'ente e  favorito le ditte appaltatrici  a causa delle
condizioni estremamente  vantaggiose (per queste ultime)  apposte nei
relativi contratti, in ordine ai quali risultano violate le norme piu
elementari  in   materia  di  esecuzione  di   appalti  e,  talvolta,
introdotte nei relativi capitolati clausole tali da limitare la piena
ed equa partecipazione delle ditte interessate.
  La  consistenza e  l'entita'  degli elementi  raccolti  in fase  di
accesso   convergono  inequivocabilmente   a   delineare  un   quadro
preoccupante, caratterizzato da una diffusa e consolidata presenza di
ditte,  alcune  incaricate  da  precedenti  amministrazioni  che,  in
qualche modo, sono risultate  collegate direttamente o indirettamente
con  la  criminalita'  organizzata,  ovvero hanno  avuto  rapporti  e
cointeressenze con  soggetti coinvolti in vicende  afferenti reati di
stampo camorristico.
  Ulteriore riscontro della collusione  della malavita organizzata si
rinviene nel settore edilizio, certamente  tra i piu' permeabili alle
sue   illecite   interferenze,   settore    nel   quale   l'ente   ha
inequivocabilmente   dimostrato  di   penalizzare  la   collettivita'
amministrata,  favorendo,  con  procedure  irregolari,  interessi  di
parte, nonche'  omettendo sistematicamente  i dovuti controlli  e gli
incisivi interventi per reprimere il dilagante abusivismo.
  La convergenza  tra gli  interessi della delinquenza  organizzata e
l'amministrazione comunale di Poggiomarino emerge anche nella vicenda
riguardante  il  servizio  di  riscossione  entrate,  in  particolare
nell'affidamento  dell'appalto   per  la  riscossione  di   oneri  di
concessione  edilizia ad  una  ditta nella  cui compagine  societaria
figura un amministratore coinvolto in una vicenda processuale penale,
ancora  in corso.  Le indagini  svolte  hanno messo  in luce  diffuse
illegalita'  ed  omessi  controlli   per  la  complicita'  di  alcuni
amministratori comunali, che hanno  prodotto effetti devastanti sulla
gestione finanziaria dell'ente stesso.
  Le  allarmanti interferenze  della criminalita'  organizzata, ancor
piu  insidiose  in quanto  manifestatesi  anche  attraverso legami  e
connessioni trasversali, pongono in  pericolo lo stato generale della
sicurezza  pubblica ed  evidenziano, specie  in relazione  alle gravi
carenze   gestionali  del   comune,   la   lesione  degli   interessi
costituzionalmente garantiti della comunita' amministrata.
  Il  clima  di grave  condizionamento  e  degrado  in cui  versa  il
consiglio  comunale di  Poggiomarino  (Napoli), la  cui capacita'  di
determinazione   risulta  assoggettata   alle  scelte   delle  locali
organizzazioni  criminali, la  palese inosservanza  del principio  di
legalita'  nella  gestione  dell'ente  e l'uso  distorto  della  cosa
pubblica,   utilizzata  per   il  perseguimento   di  fini   contrari
all'interesse  della collettivita',  hanno minato  ogni principio  di
salvaguardia  della  sicurezza  pubblica   e,  nel  compromettere  le
legittime  aspettative della  popolazione ad  essere garantita  nella
fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia
nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.
  La  descritta condizione  esige un  intervento risolutore  da parte
dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente
locale e  la criminalita' organizzata,  a tutela dell'ordine  e della
sicurezza  pubblica  e  a  garanzia  dei  valori  costituzionali  che
risultano  in  larga  misura   compromessi  dal  diffuso  sistema  di
illegalita'.
  Per le  suesposte considerazioni si ritiene  necessario provvedere,
con   urgenza,  ad   eliminare  ogni   ulteriore  deterioramento   ed
inquinamento  della  vita  amministrativa  e  democratica  dell'ente,
mediante   provvedimenti   incisivi   dello   Stato   nei   confronti
dell'amministrazione comunale di Poggiomarino.
  A tal  fine il prefetto di  Napoli, ai sensi dell'art.  1, comma 2,
del   decreto-legge  31   maggio  1991,   n.  164,   convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 22 luglio  1991, n. 221, ha  dato l'avvio
alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino
con relazione del 31 dicembre  1998, che si intende qui integralmente
richiamata.
  La  valutazione  della  situazione   in  concreto  riscontrata,  in
relazione  alla presenza  e all'estensione  dell'influenza criminale,
rende  necessario  che la  durata  della  gestione commissariale  sia
determinata in diciotto mesi.
  Ritenuto, per quanto esposto,  che ricorrano le condizioni indicate
nell'art. 1 del decreto-legge 31  maggio 1991, a 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio  1991, a 221, che legittimano lo
scioglimento  del consiglio  comunale  di  Poggiomarino (Napoli),  si
formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
    Roma, 4 febbraio 1999
                            Il Ministro dell'interno: Russo Jervolino