Art. 2.
  Il fabbricante  della gru dovra' fornire  all'acquirente il manuale
per  l'addestramento  e per  la  manutenzione  come prescritto  dalle
regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.
  Il  sopracitato  dispositivo  e'  soggetto  alle  verifiche  ed  ai
controlli  previsti   dalla  regola  48.2  del   capitolo  III  della
Convenzione sopracitata e  della sezione 6 della parte  II della Ris.
IMO A. 689 (17).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 1999
                                      Il comandante generale: Ferraro