Art. 2. Il fabbricante della gru dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata. Il sopracitato dispositivo e' soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 48.2 del capitolo III della Convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della Ris. IMO A. 689 (17). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1999 Il comandante generale: Ferraro