Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo
comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita'  indicate  negli  articoli 9 e 10 del citato decreto
ministeriale  del  29 dicembre  1999,  entro  le  ore  13  del giorno
28 gennaio 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli  11, 12 e 13 del medesimo decreto del 29 dicembre
1999.