Art. 3. Le confezioni delle specialita' medicinali sopra indicate devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto. Le ditte titolari dell'A.I.C. dovranno far pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale al Ministero della sanita', Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialita' medicinali, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma d), del decreto legislativo n. 178/91, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, rispondano a quanto previsto dal comma precedente.