Art. 3.
  Le confezioni  delle specialita'  medicinali sopra  indicate devono
essere   poste   in   commercio   con  gli   stampati,   cosi'   come
precedentemente autorizzati  da questa  amministrazione, con  le sole
modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.
  Le  ditte  titolari dell'A.I.C.  dovranno  far  pervenire entro  30
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale  al Ministero  della sanita', Dipartimento  per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio valutazione
ed   immissione  in   commercio   di   specialita'  medicinali,   una
riproduzione degli  stampati nella veste tipografica  definitiva, sia
su  supporto cartaceo  in  formato A4  che  su supporto  informatico,
unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in
cui si  attesti che il  riassunto delle caratteristiche  tecniche del
prodotto, il  foglio illustrativo e  le etichette di cui  all'art. 8,
comma  d), del  decreto  legislativo n.  178/91,  come modificato  ed
integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, rispondano
a quanto previsto dal comma precedente.