Art. 2.
             Oneri indiretti in materia di autotrasporto
  1. Gli importi di cui all'articolo  3, comma 2, del decreto-legge 8
agosto 1996,  n. 437, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 24
ottobre 1996, n. 556, ((  recante disposizioni fiscali per le imprese
di  autotrasporto  di  cose  per  conto di  terzi,  ))  sono  elevati
rispettivamente a  L. 35.500 e  L. 71.000  per il periodo  di imposta
relativo all'anno 1998.  Il relativo onere e' determinato  in lire 41
miliardi per l'anno 1999.
  2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in
conto di terzi sono  (( ridotti )) per il 1999 nei  limiti di lire 40
miliardi. I minori introiti  derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono  rimborsati all'INAIL nei  limiti di lire  40 miliardi,
per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.
  3. (( Per l'anno 1998 e'  assegnato al comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare
entro il 31  dicembre 1999, )) per la protezione  ambientale e per la
sicurezza  della  circolazione,  anche con  riferimento  all'utilizzo
delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con
gli  enti gestori  delle  stesse. ((  Entro il  31  dicembre 1999  il
Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una
relazione  sull'attuazione del  presente  comma. ))  Il Ministro  dei
trasporti e della  navigazione, (( entro trenta giorni  dalla data di
pubblicazione della legge di  conversione del presente decreto, emana
con apposita  direttiva norme  per dare attuazione  ad un  sistema di
riduzione  compensata di  pedaggi  autostradali e  per interventi  di
protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse
di cui al presente articolo )) tenendo conto dei criteri definiti con
precedenti interventi legislativi in materia.
  4. All'onere derivante dall'attuazione  del presente articolo, pari
complessivamente  a lire  140  miliardi  per l'anno  1998  e lire  81
miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per
l'anno  1998, mediante  corrispondente  riduzione dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della   programmazione   economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo
parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo al  Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto  a lire 81 miliardi, per l'anno
1999, mediante corrispondente  riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini del  bilancio triennale  1999-2001, nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  per  l'anno 1999,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento  relativo al  Ministero del  trasporti e
della navigazione.