(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                    SCHEMA DI SCHEDA INFORMATIVA
 per la raccolta  delle adesioni a fondi pensione di  cui all'art. 3
               del decreto legislativo n. 124 del 1993
  Nel frontespizio  della scheda  devono essere inserite  le seguenti
frasi o informazioni:
  scheda informativa per i potenziali  aderenti al fondo pensione ...
 ... (denominazione del fondo).
  Una  volta  acquisiti,  indicare  gli  estremi  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'  e il numero di  iscrizione all'albo dei
fondi pensione.
  In mancanza di tali dati e' necessario riportare la seguente frase:
Il  fondo  pensione  ha  avviato la  procedura  per  l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte  della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione .
   Sede legale.
   Riportare letteralmente le seguenti frasi:
  La presente scheda, la cui  diffusione ai fini della raccolta delle
adesioni e' stata consentita dalla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione in data ............, fornisce  un quadro sintetico dei dati
e delle norme concernenti (denominazione del fondo).
  L'organo  di amministrazione  si assume  la responsabilita'  per la
completezza e  veridicita' dei dati  e delle notizie  contenuti nella
presente scheda.
  L'adesione al  fondo deve essere  preceduta dalla consegna  e presa
visione della presente scheda.
1. Dati relativi al fondo pensione.
    a) Data di costituzione e durata.
  b) Fonte istitutiva (parti stipulanti e data dell'accordo).
    c) Area dei destinatari.
    d) Natura giuridica del fondo pensione.
    e) Scopo del fondo pensione.
  f)  Regime   del  fondo   (prestazione  definita   o  contribuzione
definita).
  g) Criteri di costituzione e composizione dell'organo assembleare e
degli   organi   di    amministrazione   e   controllo;   indicazione
dell'eventuale esistenza del responsabile del fondo.
2. Prestazioni.
  a)  Descrizione dei  criteri  di  determinazione delle  prestazioni
(art. 7, comma 5, decreto legislativo n. 124/1993).
  b)  Descrizione   delle  prestazioni   a  favore   degli  iscritti,
distinguendo  tra prestazioni  pensionistiche  per  anzianita' e  per
vecchiaia, e definizione dei criteri di accesso a ciascuna di esse.
  c)  Ove  previsto  descrizione   delle  prestazioni  accessorie  di
invalidita' e  premorienza specificando  le condizioni generali  e il
relativo costo aggiuntivo.
  d)   Modalita'  di   erogazione  della   prestazione  pensionistica
(direttamente  dal  fondo  o   tramite  convenzione  con  impresa  di
assicurazione);   se    indiretta,   indicazione    dell'impresa   di
assicurazione  scelta per  l'erogazione della  rendita (eventualmente
indicare   che  l'impresa   di  assicurazione   deve  ancora   essere
individuata).
  e) Criteri per la definizione  di eventuali forme di reversibilita'
e adeguamento delle rendite.
  f)  Ove  previsto  indicazione  della  facolta'  di  richiedere  la
liquidazione  della prestazione  in capitale  specificando la  misura
dell'importo.
  g)  Regolamentazione prevista  per  l'anticipazione di  prestazioni
relative all'accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto.
3. Trasferimento e riscatto.
  Misura, modalita' e  termini stabiliti dallo statuto  e dalle fonti
istitutive  per  l'esercizio  del   trasferimento  o  riscatto  della
posizione individuale.
4. Contribuzioni e altri oneri.
  a) Misura della  contribuzione a carico del datore di  lavoro o del
committente e criteri di calcolo.
  b) Misura della contribuzione a  carico del lavoratore e criteri di
calcolo.
  c) Importo  prelevato dal trattamento  di fine rapporto o  da altre
indennita' di fine lavoro.
    d) Oneri connessi all'adesione.
    e) Ogni altro onere a carico dell'aderente.
5. Regime delle spese del fondo.
  a) Elenco  esemplificativo delle  tipologie di  spese che  il fondo
sostiene per la gestione amministrativa (ad  es. per la sede, per gli
organi  sociali, per  il  personale, per  l'informatizzazione, per  i
servizi amministrativi,  per l'attivita' promozionale,  spese legali,
etc.), specificando le modalita' di copertura.
  b)  Spese  che  il  fondo sostiene  per  la  gestione  finanziaria,
indicando l'articolazione delle commissioni  di gestione e ogni altro
onere di  gestione e precisando  che detti oneri sono  addebitati sul
patrimonio del fondo.  (In mancanza dei dati circa  le commissioni di
gestione e'  necessario riportare la seguente  frase: L'articolazione
degli oneri di  gestione verra' definita al momento  della scelta del
gestore; detti oneri saranno a carico del patrimonio del fondo).
6. Criteri di impiego delle risorse.
  a)  Criteri  fondamentali scelti  per  la  gestione delle  risorse,
distinguendo gli eventuali  comparti; a tale scopo  e' necessario che
siano precisati,  in modo  chiaro e  comprensibile, gli  obiettivi di
gestione e i profili di  rischio che caratterizzano il fondo, nonche'
le strategie di investimento adottate per conseguirli.
  b)  Ove previsti  piu'  comparti modalita'  ed  eventuali costi  di
trasferimento da un comparto all'altro.
  c)    Indicazione    dei    gestori   (Nella    fase    antecedente
all'individuazione  dei gestori,  va  indicato che  i gestori  devono
ancora  essere  individuati.  Le variazioni  delle  informazioni  qui
riportate,  nonche' di  quelle  relative  alle connesse  commissioni,
devono essere oggetto di tempestivo aggiornamento nella scheda; detti
aggiornamenti  non necessitano  di preventiva  approvazione da  parte
della Commissione  di vigilanza sui  fondi pensione, alla  quale deve
comunque  essere  trasmessa  tempestivamente la  versione  aggiornata
della scheda).
  d)  Indicazione della  banca  depositaria  (Nella fase  antecedente
all'individuazione della banca depositaria,  va indicato che la banca
depositaria  deve  ancora  essere individuata.  Le  variazioni  delle
informazioni  qui  riportate  devono  essere  oggetto  di  tempestivo
aggiornamento nella  scheda; detti  aggiornamenti non  necessitano di
preventiva approvazione  da parte della Commissione  di vigilanza sui
fondi   pensione,  alla   quale   deve   comunque  essere   trasmessa
tempestivamente la versione aggiornata della scheda).
7. Informazioni.
  Modalita'  attraverso  le  quali   le  informazioni  sono  messe  a
disposizione  degli  aderenti,   coerentemente  con  le  disposizioni
emanate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
  8. Inizio dell'attivita' (da  inserire esclusivamente nella fase di
raccolta delle  adesioni precedente  all'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita').
  a) Criteri di composizione  dell'organo di amministrazione nominato
in sede di atto costitutivo.
  b) Compiti dell'organo di amministrazione, con particolare riguardo
alla  raccolta  delle adesioni,  agli  adempimenti  necessari per  la
nomina degli organi  del fondo, all'obbligo di adeguare  lo statuto a
seguito  di  indicazioni della  Commissione  di  vigilanza sui  fondi
pensione.
  c)  Informazione circa  il fatto  che l'effettiva  operativita' del
fondo  e' subordinata  al rilascio  dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'  da parte  della  Commissione di  vigilanza sui  fondi
pensione.
  d) Informazione circa il fatto  che ai soggetti che abbiano aderito
al  fondo   prima  del  rilascio   dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita', nel  caso di modifiche significative  delle regole di
funzionamento  del  fondo  intervenute nell'ambito  del  procedimento
autorizzatorio,   e'  riconosciuta   la  facolta'   di  recesso,   da
esercitarsi  entro  trenta  giorni   dal  ricevimento  dello  statuto
approvato e della scheda  informativa definitiva, che dovranno essere
inviati dal fondo a tutti gli aderenti.
  Risultati di gestione (Parte mobile).
  Questa parte  della scheda  informativa, che illustra  i principali
dati patrimoniali ed economici del fondo, e' costituita dalla sezione
B  dell'ultima comunicazione  periodica agli  iscritti distribuita  e
deve  essere,   dunque,  oggetto  di  periodico   aggiornamento.  Gli
aggiornamenti   di  tale   parte   non   necessitano  di   preventiva
approvazione da  parte della Commissione, alla  quale devono comunque
essere trasmessi tempestivamente.