Art. 5.
  1. All'articolo 108, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4. Se il Senato non e'  in numero legale, il Presidente rinvia la
seduta ad  altra ora dello stesso  giorno con un intervallo  di tempo
non minore  di venti  minuti, ovvero,  apprezzate le  circostanze, la
toglie. La seduta e' comunque  tolta alla quarta mancanza consecutiva
del  numero legale.  Quando la  seduta e'  tolta, il  Senato, qualora
nellastessa giornata o in quella  successiva il calendario dei lavori
non preveda  altra seduta,  si intende  convocato senz'altro,  con lo
stesso ordine del giorno, per  il prossimo giorno non festivo all'ora
medesima del giorno prima, oppure  anche per il giorno festivo quando
il  Senato abbia  gia'  prima  deliberato di  tenere  seduta in  tale
giorno".
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il   testo dell'art.  108 del regolamento  del Senato;
          cosi' come modificato dalla presente deliberazione,  e'  il
          seguente:
            "Art.  108  (Modalita'    per la verificazione del numero
          legale e del numero dei presenti.  Effetti  della  mancanza
          del  numero  richiesto). 1.  Per verificare se il Senato e'
          in numero legale il Presidente invita  i  Senatori  a  fare
          constatare   la   loro  presenza  mediante  il  dispositivo
          elettronico di voto.
            2. I Senatori  che sono assenti per incarico avuto    dal
          Senato o in ragione della loro carica di  Ministro non sono
          computati   per  fissare  il  numero  legale.    La  stessa
          disposizione si applica  ai Senatori che sono in congedo  a
          norma  dell'art.  62,  nel  limite massimo di un decimo del
          totale dei componenti dell'Assemblea.
            3. I richiedenti la verificazione  del numero legale sono
          computati come  presenti  ancorche'    si  siano  assentati
          dall'Aula   o comunque non abbiano fatto constatare la loro
          presenza.
            4. Se  il Senato non e'  in numero legale, il  Presidente
          rinvia la seduta ad  altra ora dello stesso  giorno con  un
          intervallo   di tempo non minore  di venti  minuti, ovvero,
          apprezzate  le    circostanze,  la  toglie.  La  seduta  e'
          comunque    tolta  alla  quarta  mancanza  consecutiva  del
          numero legale.  Quando la  seduta e'   tolta, il    Senato,
          qualora  nella  stessa  giornata  o in quella successiva il
          calendario dei lavori  non  preveda    altra  seduta,    si
          intende    convocato senz'altro,   con lo stesso ordine del
          giorno,  per    il  prossimo  giorno  non  festivo  all'ora
          medesima  del  giorno  prima,  oppure   anche per il giorno
          festivo quando il  Senato abbia  gia'  prima  deliberato di
          tenere  seduta in  tale giorno.
            5.  La mancanza  del  numero  legale in  una  seduta  non
          determina  presunzione  di  mancanza dello stesso   dopo la
          ripresa della seduta ai termini del precedente comma.
            6. All'accertamento  del numero dei    presenti  previsto
          dal    comma  3  dell'art. 107,   si procede con  le stesse
          modalita' stabilite   per la verificazione    del    numero
          legale.    Se il  numero  dei  presenti  e' inferiore  alla
          maggioranza    richiesta     per   la   deliberazione,   il
          Presidente  rinvia  la    votazione  ad  altra  ora   della
          medesima  seduta  o ad altra   seduta, salvo che il  Senato
          risulti non in  numero legale, nel qual caso  di  applicano
          le disposizioni del comma  4 del presente articolo".