Art. 12. 1. La disposizione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2669/97, e successive modificazioni, e' prorogata fino al termine dello stato di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 e' prorogato, limitatamente a tre unita', anche di altre amministrazioni, in servizio presso ciascuno degli uffici del commissario delegato con sede a Foligno e Fabriano fino al termine dello stato di emergenza. 3. L'onere d'attuazione del presente articolo e' posto a carico dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.