Art. 12.
  1. La disposizione  di cui all'art. 2 dell'ordinanza  n. 2669/97, e
successive modificazioni, e' prorogata fino al termine dello stato di
emergenza.
  2.  Il termine  di  cui all'art.  9 dell'ordinanza  n.  2742 del  6
febbraio  1998 e'  prorogato, limitatamente  a tre  unita', anche  di
altre amministrazioni,  in servizio presso ciascuno  degli uffici del
commissario delegato  con sede a  Foligno e Fabriano fino  al termine
dello stato di emergenza.
  3. L'onere  d'attuazione del  presente articolo  e' posto  a carico
dello stanziamento di  cui all'art. 8, comma 7,  del decreto-legge 11
giugno 1998,  n. 180,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 3
agosto 1998, n. 267.