Art. 14. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 11 della presente ordinanza ammontanti a lire 21.730 milioni, si provvede con le disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.