Art. 14.
  1. Agli  oneri derivanti dall'applicazione  degli articoli 10  e 11
della  presente  ordinanza  ammontanti  a  lire  21.730  milioni,  si
provvede  con  le  disponibilita' dell'unita'  previsionale  di  base
6.2.1.2. "Fondo  della protezione  civile" dello stato  di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.