Art. 4. 1. Nei casi di cui all'art. 3, commi 6 e 6-bis, della legge n. 61/1998 e all'art. 3 della presente ordinanza, il comune e' autorizzato ad affidare l'attivita' di progettazione e l'esecuzione dei lavori mediante trattativa privata con ricerca di mercato secondo criteri che assicurino la massima rapidita' nell'esecuzione degli interventi anche attraverso adeguato accorpamento dei medesimi. I comuni possono, altresi', affidare la gestione tecnicoamministrativa degli interventi a societa' costituite per la riqualificazione urbana ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui posseggano il controllo. In questi casi, in conformita' con quanto previsto dall'art. 14, comma 9 della legge n. 61/1998, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.