Art. 4.
  1. Nei  casi di  cui all'art. 3,  commi 6 e  6-bis, della  legge n.
61/1998  e  all'art.  3  della   presente  ordinanza,  il  comune  e'
autorizzato ad  affidare l'attivita' di progettazione  e l'esecuzione
dei lavori mediante trattativa privata con ricerca di mercato secondo
criteri  che assicurino  la massima  rapidita' nell'esecuzione  degli
interventi  anche attraverso  adeguato accorpamento  dei medesimi.  I
comuni possono, altresi',  affidare la gestione tecnicoamministrativa
degli interventi a societa' costituite per la riqualificazione urbana
ai sensi  della legge 15  maggio 1997, n.  127, di cui  posseggano il
controllo.  In  questi  casi,  in  conformita'  con  quanto  previsto
dall'art. 14,  comma 9 della  legge n.  61/1998, non si  applicano le
disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni.