Art. 8. 1. Al fine di accelerare al massimo l'opera di ricostruzione delle unita' abitative distrutte o inagibili originariamente occupate dai nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili sono disposte le seguenti misure: a) il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni e in stretta collaborazione con i comuni, completa il censimento analitico delle singole situazioni e assicura il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, in raccordo con i gruppi di lavoro di cui alla successiva lettera b); l'attivita' comprende anche il censimento delle seconde case agibili e non concesse in locazione presenti sul territorio in prossimita' degli insediamenti temporanei; per tali case, i comuni possono stipulare contratti di locazione con termine non superiore ad anni 3 e con canone corrispondente ai correnti valori di mercato per il trasferimento nelle stesse, in via temporanea, dei nuclei familiari attualmente residenti nei moduli abitativi mobili. Le regioni assicurano a valere sui fondi di cui all'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la necessaria copertura finanziaria; b) presso ogni comune con insediamenti temporanei di moduli abitativi mobili viene costituito uno specifico gruppo di lavoro tecnicoamministrativo che opera a tempo pieno per assicurare la massima velocizzazione degli interventi di ricostruzione che interessano i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, fornendo loro anche una adeguata assistenza tecnica e amministrativa. Il gruppo di lavoro istruisce le pratiche relative e verifica che esse ricevano priorita' in ogni fase del procedimento. A tal fine i comuni sono autorizzati ad assumere con contratto a termine, per la durata di un anno rinnovabile, anche mediante chiamata diretta, fino a sei unita' di personale tecnico e amministrativo, in rapporto al numero dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 6, comma 3, della presente ordinanza; c) le regioni, le province e gli enti locali assicurano l'assoluta priorita' nell'esame delle pratiche e dei progetti nella concessione dei contributi e nell'autorizzazione all'inizio dei lavori, agli interventi di ricostruzione che interessano i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, con particolare riferimento a quelli ubicati nelle zone montane. 2. Per le attivita' di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998. A tal fine l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/98 e' aumentata di 20 unita'.