Art. 8.
  1. Al fine di accelerare  al massimo l'opera di ricostruzione delle
unita' abitative  distrutte o inagibili originariamente  occupate dai
nuclei familiari  ospitati nei moduli abitativi  mobili sono disposte
le seguenti misure:
  a) il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni
e  in stretta  collaborazione con  i comuni,  completa il  censimento
analitico  delle  singole  situazioni   e  assicura  il  monitoraggio
continuo dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, in
raccordo con  i gruppi di lavoro  di cui alla successiva  lettera b);
l'attivita' comprende anche il  censimento delle seconde case agibili
e non  concesse in locazione  presenti sul territorio  in prossimita'
degli  insediamenti  temporanei;  per  tali case,  i  comuni  possono
stipulare contratti di locazione con  termine non superiore ad anni 3
e  con canone  corrispondente ai  correnti valori  di mercato  per il
trasferimento nelle  stesse, in via temporanea,  dei nuclei familiari
attualmente  residenti  nei  moduli   abitativi  mobili.  Le  regioni
assicurano a valere sui fondi di cui all'art. 50, comma 1, lettera d)
della  legge  23  dicembre  1998, n.  448,  la  necessaria  copertura
finanziaria;
  b)  presso  ogni  comune  con  insediamenti  temporanei  di  moduli
abitativi  mobili viene  costituito  uno specifico  gruppo di  lavoro
tecnicoamministrativo  che  opera a  tempo  pieno  per assicurare  la
massima   velocizzazione  degli   interventi  di   ricostruzione  che
interessano i nuclei familiari  ospitati nei moduli abitativi mobili,
fornendo loro anche una adeguata assistenza tecnica e amministrativa.
Il gruppo  di lavoro  istruisce le pratiche  relative e  verifica che
esse ricevano priorita'  in ogni fase del procedimento. A  tal fine i
comuni sono autorizzati  ad assumere con contratto a  termine, per la
durata di un anno rinnovabile,  anche mediante chiamata diretta, fino
a sei  unita' di personale  tecnico e amministrativo, in  rapporto al
numero dei  nuclei familiari alloggiati nei  moduli abitativi mobili.
L'onere e'  posto a  carico delle disponibilita'  di cui  all'art. 6,
comma 3, della presente ordinanza;
  c) le regioni, le province  e gli enti locali assicurano l'assoluta
priorita' nell'esame delle pratiche  e dei progetti nella concessione
dei  contributi e  nell'autorizzazione  all'inizio  dei lavori,  agli
interventi  di  ricostruzione  che  interessano  i  nuclei  familiari
alloggiati nei moduli abitativi mobili, con particolare riferimento a
quelli ubicati nelle zone montane.
  2. Per  le attivita'  di cui al  presente articolo  il Dipartimento
della protezione civile si avvale  del gruppo di lavoro costituito ai
sensi  dell'ordinanza  n. 2908  del  30  dicembre  1998. A  tal  fine
l'autorizzazione  di  cui all'art.  12,  comma  1, dell'ordinanza  n.
2787/98 e' aumentata di 20 unita'.