Art. 9.
  1.   I  nuclei   familiari  che   sono  costretti   ad  abbandonare
temporaneamente  il   proprio  alloggio  per  ragioni   connesse  con
l'effettuazione  di  interventi  strutturali  sull'edificio,  possono
presentare domanda al comune per  ottenere, per il periodo necessario
al  completamento  degli  interventi, il  contributo  per  l'autonoma
sistemazione  di cui  all'art.  7 dell'ordinanza  n. 2668/97  ovvero,
qualora non  sia possibile reperire un  alloggio disponibile, possono
presentare  domanda  per  l'assegnazione   temporanea  di  un  modulo
abitativo tra quelli lasciati liberi dall'originario assegnatario.
  2. I  comuni possono  disporre l'assegnazione temporanea  di moduli
abitativi  lasciati  liberi  dai  nuclei  familiari  rientrati  nelle
proprie  abitazioni  o  che  abbiano optato  successivamente  per  il
contributo per l'autonoma sistemazione,  a favore del personale delle
imprese edili  impegnato negli interventi  di ricostruzione e  per il
quale  le  imprese dichiarino  di  non  aver potuto  reperire  idonea
sistemazione. In questo caso il comune accerta che l'impresa possegga
tutti i  requisiti necessari e dispone  l'assegnazione temporanea dei
moduli abitativi con propri  provvedimenti, nei quali viene stabilita
la durata  dell'assegnazione e  viene altresi' individuato  il canone
che l'impresa e' tenuta a  corrispondere al comune medesimo, comunque
in misura non  superiore a L. 300.000 mensili per  ciascun modulo. Il
modulo cosi' riassegnato viene definito  come modulo ad uso sociale e
gli oneri  relativi all'uso di  tutti i  servizi sono posti  a carico
dell'impresa, che li rimborsa al comune.