Art. 9. 1. I nuclei familiari che sono costretti ad abbandonare temporaneamente il proprio alloggio per ragioni connesse con l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio, possono presentare domanda al comune per ottenere, per il periodo necessario al completamento degli interventi, il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668/97 ovvero, qualora non sia possibile reperire un alloggio disponibile, possono presentare domanda per l'assegnazione temporanea di un modulo abitativo tra quelli lasciati liberi dall'originario assegnatario. 2. I comuni possono disporre l'assegnazione temporanea di moduli abitativi lasciati liberi dai nuclei familiari rientrati nelle proprie abitazioni o che abbiano optato successivamente per il contributo per l'autonoma sistemazione, a favore del personale delle imprese edili impegnato negli interventi di ricostruzione e per il quale le imprese dichiarino di non aver potuto reperire idonea sistemazione. In questo caso il comune accerta che l'impresa possegga tutti i requisiti necessari e dispone l'assegnazione temporanea dei moduli abitativi con propri provvedimenti, nei quali viene stabilita la durata dell'assegnazione e viene altresi' individuato il canone che l'impresa e' tenuta a corrispondere al comune medesimo, comunque in misura non superiore a L. 300.000 mensili per ciascun modulo. Il modulo cosi' riassegnato viene definito come modulo ad uso sociale e gli oneri relativi all'uso di tutti i servizi sono posti a carico dell'impresa, che li rimborsa al comune.