Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente art.  2, avra' inizio  il collocamento della  nona tranche
dei  certificati,   per  un   importo  massimo   del  10   per  cento
dell'ammontare  nominale indicato  all'art. 1  del presente  decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto 15  ottobre 1997,  n. 428,  che abbiano  partecipato all'asta
dell'ottava  tranche e  verra'  assegnata con  le modalita'  indicate
negli articoli  14 e 15  del citato decreto  del 26 gennaio  1999, in
quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 25 febbraio 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente  decreto, ed il  totale assegnato, nelle  medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.