Allegato Titolo IX BILANCIO E LIQUIDAZIONE Art. 33. Bilancio preventivi e consuntivi 1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. 2. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci ed entro dieci giorni lo trasmette all'organismo di controllo; a quest'ultimo devono essere trasmesse, per l'approvazione, anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio. 3. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, dopo la presentazione del rendiconto, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale della Fondazione ed alla sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone, con la relazione del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni all'organismo di controllo. (Omissis). Norma transitoria V BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI L'esercizio nel quale entreranno in vigore le modificazioni dell'art. 33, approvate dall'assemblea dei soci nella riunione del 19 dicembre 1998, verra' prorogato al 31 dicembre 1999 ed avra' la durata di mesi quindici.