(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              Titolo IX
                       BILANCIO E LIQUIDAZIONE
                              Art. 33.
 Bilancio preventivi e consuntivi
  1. L'esercizio ha  inizio il 1 gennaio e termine  il 31 dicembre di
ciascun anno.
  2.  Entro  il  mese  di  ottobre di  ogni  anno,  il  consiglio  di
amministrazione   predispone   il    bilancio   preventivo   relativo
all'esercizio     successivo,    lo     sottopone    all'approvazione
dell'assemblea  dei   soci  ed   entro  dieci  giorni   lo  trasmette
all'organismo di  controllo; a quest'ultimo devono  essere trasmesse,
per   l'approvazione,  anche   le   variazioni   di  preventivo   che
intervengono nel corso dell'esercizio.
  3.  Entro   quattro  mesi  dal  termine   dell'esercizio,  dopo  la
presentazione  del   rendiconto,  il  consiglio   di  amministrazione
predispone il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno
precedente e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della
situazione   tecnica  e   patrimoniale  della   Fondazione  ed   alla
sistemazione dell'avanzo  o del disavanzo di  gestione, lo sottopone,
con   la   relazione   del   collegio   sindacale,   all'approvazione
dell'assemblea  dei soci  e quindi  lo trasmette  entro dieci  giorni
all'organismo di controllo.
   (Omissis).
                         Norma transitoria V
                   BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI
  L'esercizio  nel  quale  entreranno   in  vigore  le  modificazioni
dell'art. 33, approvate dall'assemblea dei soci nella riunione del 19
dicembre  1998, verra'  prorogato al  31  dicembre 1999  ed avra'  la
durata di mesi quindici.