Art. 13.
                    Condotte di gas combustibile
  1.  Per quanto  attiene  alla sistemazione  delle  condotte di  gas
combustibile, che  ai sensi  dell'art. 54  del regolamento  n. 610/96
devono   essere   situate   all'esterno  di   strutture   sotterranee
polifunzionali, si fa rinvio alle  norme di cui alla richiamata guida
tecnica dell'UNI  e CEI,  salvo che  la tubazione  del gas  non possa
essere collocata  in luogo diverso e  che debba essere posta,  per un
tratto di  limitata estensione,  nella struttura sotterranea.  In tal
caso la tubazione del gas non dovra' presentare punti di derivazione,
ed essere sistemata con impiego di doppio tubo con sfiati.
  2. Per quest'ultime condutture dovranno comunque essere considerate
soluzioni compatibili secondo le norme della guida tecnica dell'UNI e
CEI, "requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi
a rete in strutture sotterranee polifunzionali" della norma UNI e CEI
Servizi tecnologici interrati, della  norma UNI-CIG 10576 "Protezioni
delle tubazioni  gas durante  i lavori  del sottosuolo",  del decreto
ministeriale 24 novembre 1984 "Norme  di sicurezza antincendio per il
trasporto,  la distribuzione,  l'accumulo e  l'utilizzazione del  gas
naturale".