Art. 14. Strutture polifunzionali esistenti 1. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, devono organizzarsi per dare corso ad una ricognizione, d'intesa con le "aziende", per il monitoraggio delle strutture polifuzionali esistenti (gallerie e cunicoli) nel proprio territorio valutando inoltre, ove necessario, le opportune iniziative ai fini della loro bonifica per un successivo migliore impiego. A tal fine sara' curato un censimento di tali strutture, dei punti di accesso, dello stato delle opere murarie, nonche' dei servizi presenti verificandone lo stato d'uso, previa eliminazione di quelli abbandonati. 2. Decorsi ulteriori sei mesi i comuni riferiranno al Dipartimento per le aree urbane circa lo stato dei lavori e delle possibilita' o meno di effettuazione delle operazioni di monitoraggio. 3. Ove tali strutture verranno rese utilizzabili, nei limiti della loro capacita', le autorita' locali non dovranno autorizzare la nuova sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi ad eccezione degli interventi di cui al comma 9 dell'art. 6.