Art. 16. Impiego della cartografia 1. Per facilitare lo scambio di informazioni, le cartografie dovranno essere gradualmente informatizzate entro cinque anni per i comuni che rientrano nell'art. 3 ed entro dieci anni per gli altri comuni che decidessero di dotarsi delle suddette cartografie unificate numerizzate, utilizzando una base planimetrica unica preferibilmente di tipo aereofotogrammetrico e/o satellitare promossa dall'autorita' locale con compenza prevalente, e comunque con tempi compatibili con la rete unitaria delle pubbliche ammministrazioni e dei progetti intersettoriali dell'AIPA. 2. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di significativi interventi di riqualificazione urbanistica, l'autorita' locale dovra' provvedere inoltre a fornire alle aziende, in occasione delle riunioni di pianificazione di cui all'art. 10, le nuove carte numeriche aggiornate. 3. A partire dalla data in cui ciascun comune o "ente" fornira' le "aziende" la cartografia unificata del proprio territorio, tutti i nuovi interventi dovranno essere documentati sul nuovo supporto e dovranno essere forniti al comune o a societa' da esso delegata di volta in volta, su richiesta motivata e relativamente alla zona interessata dai lavori previsti nei progetti. Gradualmente dovranno essere documentati parimenti tutti gli impianti esistenti. 4. Cio' dovra' consentire di disporre di cartografia numerica del territorio come base comune per tutti gli utenti che interagiscono nella medesima attivita' dando luogo ad un sistema unitario da condividere quale mezzo indispensabile per lo scambio delle diverse informazioni tra gli utenti stessi. 5. Si dovra' realizzare cosi' un sistema informativo territoriale nel quale le diverse esigenze di progettazione, pianificazione e documentazione trovino un'unica base di riferimento e di utilizzo dei dati necessari provenienti da diversi enti o societa' coerentemente con le direttive AIPA autorita' per l'informatizzazione nella pubblica amministrazione. 6. Potra' essere fatto ricorso ad un apposito organismo, anche consortile, preposto alla formazione e all'aggiornamento di una base cartografica in forma numerica, ovvero operata congiuntamente la realizzazione di progetti integrati sulle diverse aree di interesse all'interno dei quali condividere le diverse informazioni e dividere altresi' gli oneri economici per una necessaria trasparenza ed economicita' di intervento. 7. Relativamente alla cartografia numerica di base il principio di unificazione deve essere inteso come raggiungimento di identici parametri di qualita' di tipo descrittivo, di tipo metrico e di strutturazione logica delle informazioni geometriche. Tali descrizioni sono, insieme ad altri meccanismi, definite come metadati, che insieme ai dati elementari, costituiscono, nella logica del sistema di comunicazione dei dati territoriali, i dati utilizzabili. 8. Nel quadro di un possibile intercambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi territoriali, la necessita' di garantire la liberta' di ogni ente o societa' di scegliere gli strumenti hardware e software piu' idonei alle proprie esigenze operative e strutturali, presuppone come iter percorribile il ricorso ad uno specifico formato neutro di intercambio ovvero conformato a standard internazionali nei suoi vari livelli di strutturazione che consente il trasferimento di tutte le informazioni di tipo geometrico, alfanumerico e topologico.