Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Le disposizioni  si  applicano alla  realizzazione dei  servizi
tecnologici nelle aree di nuova  urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o
integrazione  di  quelli  gia'  esistenti  ovvero  in  occasione  dei
significativi  interventi  di  riqualificazione   urbana  di  cui  al
successivo art. 6.
  2. Nel sottosuolo possono essere presenti i seguenti servizi:
   reti di acquedotti;
   reti elettriche di distribuzione;
  reti elettriche  per servizi stradali (es.  illuminazione pubblica,
semafori, ecc.);
  reti di  distribuzione per  le telecomunicazioni  ed i  cablaggi di
servizi particolari;
    reti di teleriscaldamento;
   condutture del gas.
  3. Le prescrizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle
attinenti alla  tenuta delle cartografie di  cui agli articoli 3  e 5
non  riguardano le  adduttrici ed  alimentatrici primarie  delle reti
idriche,  le grandi  infrastrutture  quali  collettori di  fognature,
linee di  trasporto di fluidi  infiammabili e di linee  elettriche ad
alta tensione,  nonche' casi particolari di  rilevanti concentrazioni
di strutture appartenenti ad  un'unica azienda (centrali telefoniche,
cabine elettriche etc.).