Art. 3.
                      Piano urbano dei servizi
  1.  I  comuni  capoluogo  di provincia  e  quelli  con  popolazione
residente  superiore a  30 mila  abitanti o  interessati da  presenze
dovute  ad  alta  affluenza   turistica  stagionale,  sono  tenuti  a
redigere,  entro  un  quinquennio   compatibilmente  con  le  risorse
disponibili,  un piano  organico  per  l'utilizzazione razionale  del
sottosuolo  da  elaborare  d'intesa   con  le  "aziende",  che  sara'
denominato Piano urbano generale  dei servizi nel sottosuolo (PUGSS),
fara'  parte  del  Piano  regolatore  generale  e,  comunque,  dovra'
attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.
  2.  Le regioni  possono individuare  aree urbane  ad alta  densita'
abitativa o ambiti territoriali a particolare sensibilita' ambientale
da sottoporre a tale obbligo.
  3. Tutti i  comuni sono comunque tenuti  all'osservanza delle norme
tecniche  UNI e  CEI vigenti,  per la  posa dei  servizi elencati  al
precedente  art.  2,  con  particolare  riguardo  al  rispetto  delle
distanze  fra  le  linee  dei  servizi stessi  ed  alla  loro  esatta
collocazione.
  4. Tutti  i comuni  dovranno, inoltre,  dotarsi di  una cartografia
cartacea,  informatica o  numerica  ed in  questo  secondo caso  essa
dovra'  corrispondere  a  quanto   indicato  al  successivo  art.  16
acciocche' sia compatibile fra i vari soggetti.
  5.  La   procedura  relativa   alle  nuove   urbanizzazioni  dovra'
contemplare la presentazione del progetto dei servizi tecnologici.
  6. Le regioni  e le province autonome di Trento  e Bolzano svolgono
le funzioni  di controllo e  vigilanza. Per quest'ultime  province le
disposizioni della direttiva non si applicano se incompatibili con le
attribuzioni  previste  dagli  statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione.