Art. 5.
               Predisposizione dei servizi in trincea
  1. Nel  caso di  posa direttamente interrata  dei servizi  sotto il
marciapiede,  deve   essere  ridotto   al  minimo  il   disagio  alla
circolazione stradale e deve essere permesso un piu' agevole ingresso
delle  infrastrutture negli  edifici. In  accordo con  le indicazioni
delle "Norme  sulle caratteristiche  geometriche e di  traffico delle
strade urbane" del Consiglio nazionale  delle ricerche, ai fini delle
presenti  disposizioni  per  i  marciapiedi  a  servizio  delle  aree
urbanizzate, deve essere considerata  una larghezza minima di quattro
metri sia per  le strade di quartiere che,  possibilmente, per quelle
di scorrimento.
  2. Particolare attenzione  deve porsi nel caso  di interramento dei
servizi nei  marciapiedi sui quali  si affacciano aree  commerciali e
produttive; in tal  caso devono essere limitati i  disagi, fissando i
tempi massimi  per l'esecuzione delle  opere, nel rispetto  di quanto
indicato  nel successivo  art. 8,  ovvero predisponendo  direttamente
cunicoli con plotte scoperchiabili o polifore.
  3.  Per   gli  attraversamenti  e  le   occupazioni  trasversali  e
longitudinali  della sede  stradale,  realizzati  in sotterraneo  con
impianti inerenti  i servizi di cui  al primo comma dell'art.  28 del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, la profondita' minima di
interramento,  di cui  al terzo  comma dell'art.  66 del  sopracitato
regolamento di  esecuzione n. 495, non  si applica al di  fuori della
carreggiata; al  di sotto della  stessa tale profondita'  minima puo'
essere ridotta, previo accordo  con l'Ente proprietario della strada,
ove lo  stato dei  luoghi o  particolari circostanze  lo consigliano;
sono, comunque, fatte salve le  prescrizioni delle norme tecniche UNI
e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.
  4.  Relativamente ai  servizi interrati,  qualora sussistano  dubbi
sulla  effettiva  localizzazione  degli  impianti  tecnologici,  deve
essere valutata,  di volta  in volta, la  possibilita' di  impiego di
sistemi tecnici  innovativi che consentano interventi  nel sottosuolo
senza l'effrazione della superficie, sia  per la conoscenza di quanto
sottostante  (indagine   geognostica),  sia  per  la   posa  di  cavi
(perforazione orizzontale controllata).
  5. Per  i nuovi  allacciamenti delle varie  utenze, sia  di servizi
provenienti  da  strutture  o   gallerie  sotterranee  che  da  linee
alloggiate direttamente nel terreno, devono essere osservate le norme
tecniche UNI e CEI.
  6. Allo scopo di minimizzare l'impatto ambientale, la realizzazione
delle strutture  per la posa  di impianti tecnologici, nelle  aree di
nuovo  insediamento,  deve  avvenire  contemporaneamente  alle  altre
infrastrutture  secondo progetti  e  modalita'  approvati dal  comune
d'intesa con le aziende.
  7.  In dette  nuove  aree puo'  essere  valutata l'eventualita'  di
destinare zone  a verde utilizzabili,  nel caso, per  la sistemazione
dei sottoservizi.  Anche in tali  aree, ove occorra  salvaguardare le
essenze, sara' opportuno l'utilizzo di sistemi non effrattivi.