Art. 2.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Sovana"  devono
essere ottenuti  dalle uve  prodotte dai vigneti  aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
  vini rosso,  rosso superiore e  rosato (senza la  specificazione di
vitigno): Sangiovese: almeno il 50%.
  Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni
a  bacca rossa,  non  aromatici, raccomandati  e/o autorizzati  nella
provincia di Grosseto e prodotte  nella zona di produzione delimitata
nel successivo art. 3 fino ad un massimo del 50%.
  I vini a D.O.C. "Sovana" rosso superiore con la menzione di uno dei
seguenti vitigni:
  Sangiovese,  Aleatico, Cabernet  Sauvignon,  Merlot, devono  essere
ottenuti  da uve  provenienti dai  corrispondenti vitigni  per almeno
l'85%.  Possono concorrere,  fmo a  un massimo  del 15%,  le uve  dei
vitigni a  bacca rossa,  non aromatici, raccomandati  e/o autorizzati
per la provincia di Grosseto.