Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati. La densita' dell'impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi non puo' essere inferiore a 3.300 piante per ettaro. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli in uso nella zona. E' vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti: _____________________________________________________________________ Tipologia "Sovana" | Produzione uva | Titolo alcolometrico | tonnellate/ha | volumico naturale | | minimo % vol. _______________________|_______________________|_____________________ Rosso e rosato 11 10,50 vol. Rosso superiore e rosso con la menzione del vitigno 9 11,50 vol. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.