Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione, ed  invecchiamento devono  essere
effettuate nell'ambito della zona di  produzione di cui al precedente
art.  3.   L'imbottigliamento  deve  essere   effettuato  nell'intera
provincia di Grosseto.
  Qualora le  uve dei vigneti  esistenti in ambito  aziendale vengano
utilizzate per la produzione  di diverse tipologie previste dall'art.
1  e' consentito  destinare,  tramite scelta  vendemmiale, una  parte
delle uve alla  produzione della tipologia "rosso"  e della tipologia
"rosato" purche' risultino rispettati  i requisiti posti dal presente
disciplinare  sia  per le  uve  destinate  separatamente a  una  data
tipologia sia per le rimanenti  uve dello stesso vigneto destinate ad
altra tipologia.
  E' consentito l'arricchimento dei mosti  e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti e  condizioni  stabilite  dalle norme  comunitarie  e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti  da uve prodotte nella zona
di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con
mosto  concentrato   rettificato  o  a  mezzo   di  altre  tecnologie
consentite.
  La tipologia rosato  deve essere ottenuta con  la vinificazione "in
rosato" delle uve a bacca rossa
  La resa  massima dell'uva  in vino finito,  pronto per  il consumo,
compresa l'eventuale  aggiunta correttiva e la  produzione massima di
vino per ettaro sono le seguenti:
_____________________________________________________________________
    Tipologia          |                       |
                       |  Resa vino/uva        |   Produzione massima
                       |                       |        vino/ha
_______________________|_______________________|_____________________
Rosso e rosato                  70%                     77 hl
Rosso superiore e rosso
 con menzione del vitigno       70%                     63 hl
  Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre
il  75%, anche  se la  produzione  ad ettaro  resta al  di sotto  del
massimo consentito, l'eccedenza non  ha diritto alla denominazione di
origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla D.O.C.
per tutta la partita.
  I  vini rossi  con le  specificazioni del  vitigno, che  sono stati
oggetto  di invecchiamento  in botte  di  legno, per  un periodo  non
inferiore a 24 mesi, e di  un periodo di affinamento in bottiglia non
inferiore  a  6  mesi,  possono  essere  designati  con  la  menzione
"riserva".
  I  vini   rossi,  ottenuti   da  uve   che  assicurino   un  titolo
alcolometrico minimo naturale di 11,50  e senza la specificazione del
vitigno, possono essere designati con la menzione "superiore".
  Per i seguenti vini l'immissione  al consumo e' consentita soltanto
a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
 Tipologia            Data
Rosato              1 gennaio (anno successivo alla vendemmia)
Rosso               1 marzo (anno successivo alla vendemmia)
Rosso superiore     1 giugno (anno successivo alla vendemmia)
Rosso Riserva       1 maggio (30 mesi dal 1 novembre anno vendemmia)