Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ed invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'intera provincia di Grosseto. Qualora le uve dei vigneti esistenti in ambito aziendale vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 e' consentito destinare, tramite scelta vendemmiale, una parte delle uve alla produzione della tipologia "rosso" e della tipologia "rosato" purche' risultino rispettati i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve a bacca rossa La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: _____________________________________________________________________ Tipologia | | | Resa vino/uva | Produzione massima | | vino/ha _______________________|_______________________|_____________________ Rosso e rosato 70% 77 hl Rosso superiore e rosso con menzione del vitigno 70% 63 hl Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla D.O.C. per tutta la partita. I vini rossi con le specificazioni del vitigno, che sono stati oggetto di invecchiamento in botte di legno, per un periodo non inferiore a 24 mesi, e di un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a 6 mesi, possono essere designati con la menzione "riserva". I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale di 11,50 e senza la specificazione del vitigno, possono essere designati con la menzione "superiore". Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Tipologia Data Rosato 1 gennaio (anno successivo alla vendemmia) Rosso 1 marzo (anno successivo alla vendemmia) Rosso superiore 1 giugno (anno successivo alla vendemmia) Rosso Riserva 1 maggio (30 mesi dal 1 novembre anno vendemmia)