Art. 7.
  Nella  etichettatura,  designazione  e presentazione  dei  vini  di
origine  controllata  "Sovana"  e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
menzione  qualificativa  diversa  da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare di  produzione ivi  compresi gli aggettivi  extra, fine,
scelto,  selezionato  e similari.  E'  tuttavia  consentito l'uso  di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non  aventi significato  laudativo e non  idonei a  trarre in
inganno il consumatore.
  Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore, della  varieta' di  vite, del modo  di elaborazione  e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
  In  riferimento alle  indicazioni geografiche  o toponomastiche  di
unita' amministrative, o frazioni,  aree, zone, localita' dalle quali
provengono le uve, e' consentito  soltanto in conformita' al disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  viticoltore, fattoria,  tenuta,  podere,
cascina, vigna e altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni UE e nazionali in materia.
  L'indicazione dell'annata di produzione  e' sempre obbligatoria per
le tipologie "Superiore" e "Riserva".