DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO APPROVATO CON ORDINANZA N. G/533 del 04.12.1998. 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. Il presente disciplinare si applica a tutte le attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi compresi nel piano degli interventi straordinari per i ripristino delle infrastrutture approvato dal Commissario delegato con propria ordinanza n. G/533 del 04.12.1998, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del DPC n. 2853 del 01.10.1998. Gli interventi sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi del punto 2 del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. G/533 del 04.12.1998. Salvo quanto previsto al successivo punto 2.1 relativamente all'attivita' di progettazione, l'individuazione quale ente attuatore comporta la competenza di quest'ultimo in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o dell'attivita' comprese nel piano, con la conseguente titolarita' dei poteri e delle responsabilita' ad esse connesse. In particolare sono di competenza dell'ente attuatore: - l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera; - l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi, - i pagamenti conseguenti le attivita' sopra indicate; - la rendicontazione dell'intervento. 1.2. Gli enti attuatori provvedono agli adempimenti di loro competenza, in conformita' con le disposizioni dell'ordinamento vigente, salve le deroghe previste agli art. 2, comma 4 dell'ordinanza 2853/98 e nel rispetto delle ordinanze del Commissario delegato. 1.3. La realizzazione delle opere o delle attivita' e' vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel piano; non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilita'. Eventuali oneri aggiunti imputabili a carenza tecnico - amministrativa dell'ente attuatore sono ugualmente a carico del medesimo. 1.4. Ciascun ente attuatore nomina all'interno della propria struttura un unico Responsabile del Procedimento relativamente a tutti gli interventi previsti nel piano ed e' tenuto a darne comunicazione al Commissario. Il Responsabile del Procedimento cura tutti i rapporti con la struttura Regionale del Commissario Delegato con sede in Pietrasanta predisponendo il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati per la gestione tecnica - amministrativa degli interventi assicurando in particolare sotto la sua personale responsabilita' gli adempimenti di cui ai successivi punti n. 5.6., 5.8., 5.9., 6.3., 6.4., 6.8. La tipologia e modalita' di trasferimento delle informazioni sono disciplinate con successive ordinanze. 2. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 2.1. Per l'attivita' di progettazione di competenza degli Enti attuatori, il Commissario, tramite il proprio ufficio, puo' formulare direttive di carattere tecnico in rapporto all'esigenza di omogeneita' degli elaborati progettuali compresi nel piano. Le direttive sono vincolanti per gli enti attuatori. Il commissario non prende atto dei progetti redatti in difformita' alle direttive formulate con le conseguenze previste al successivo punto 7. 2.2. Salvo casi di particolare rilevanza, le direttive di carattere tecnico per l'attivita' di progettazione di competenza degli enti attuatori di cui al punto 2.1. sono adottate in sede di conferenza di servizi di cui ai successivi punti 2.12. e 2.13 su parere favorevole dell'Ufficio del Commissario. 2.3. Per le spese di progettazione degli interventi e per le spese di direzione collaudo, assistenza e contabilita', da rendicontare tutte ai sensi del successivo punto 6, e' riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nel pi- ano. 2.4. Sono da ritenersi escluse dalle spese tecniche tutte le attivita' relative alla esecuzione di sondaggi, carotaggi, posizionamento di piezometri ed inclinometri e quanto altro occorre per l'individuazione dei parametri caratteristici del terreno necessari alla definizione della natura dell'intervento da porre in essere. Restano invece incluse nelle spese tecniche le attivita' relative alla elaborazione di tali dati, ed in particolare la redazione della relazione geologica/geognostica. 2.5. Nel quadro economico allegato al progetto sono dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione dell'opera, ivi compresi gli eventuali oneri di espropriazione e l'IVA. Ogni variazione ai suddetti elementi, che non puo' comunque comportare un aumento del costo complessivo finanziato, e' comunicata all'ufficio del Commissario. 2.6. Il capitolato speciale di appalto deve prevedere l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi. 2.7. I progetti esecutivi sono approvati dall'ente attuatore entro 60 giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della Protezione Civile. 2.8. L'ente attuatore, ove per la redazione del progetto non provveda con i propri uffici, puo' affidare entro 10 gg. dalla presa d'atto da parte della Protezione Civile incarichi a liberi professionisti, in conformita' a quanto previsto all'art. 2, comma 1 dell'Ord. 2853/98. 2.9. I progetti esecutivi sono trasmessi al Commissario delegato, che ne prende atto, entro 3 giorni dall'approvazione da parte dell'Ente attuatore o dalla Conferenza di Servizi convocata dallo stesso ove successiva all'approvazione. La presa d'atto costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento. 2.10. Il Commissario prende atto dei progetti esecutivi degli interventi previa verifica da parte del responsabile della struttura regionale di cui al punto 2.2. in ordine al rispetto delle eventuali direttive tecniche di cui al medesimo punto nonche' del complesso dei vincoli finanziari previsti dal piano degli interventi e dal Disciplinare. 2.11. Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle perizie per le attivita' previste nel piano che non comportano progettazione. 2.12. Ai fini di cui all'art. 2, comma 2 dell'Ordinanza n. 2853/98, gli enti attuatori possono convocare direttamente la conferenza di servizi di cui al medesimo articolo, dandone comunicazione al Commissario che puo' parteciparvi anche a mezzo di un suo delegato. L'invito di convocazione deve pervenire alle amministrazione interessate 7 giorni prima della data prevista per la conferenza e deve essere corredato di tutta la documentazione necessaria per l'esame del progetto da parte dei partecipanti. 2.13. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Ordinanza n. 2853/98, qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'Amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita' le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una Amministrazione proposta alla tutela ambientale paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore e' subordinata in deroga all'art. 14, comma 4 della L. n. 241/90 come sostituito dall'art. 17, comma 3 della L. n. 127/97, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997 n. 127 devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Per quanto non espressamente richiamato resta salva la disciplina di cui agli artt. 14 e segg. della L. n. 241/90 e successive modifiche. 3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 3.1. Gli enti attuatori possono affidare i lavori a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque. Possono altresi' ricorrere altre piu' celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza, previa autorizzazione del Commissario. 3.2 Al fine di evitare la concentrazione di lavori in un numero ristretto di imprese, nonche' per una distribuzione degli appalti che tenga conto delle dimensioni delle imprese, il soggetto aggiudicatario di un appalto e' escluso dall'affidamento di altri appalti sino alla ultimazione dei lavori precedentemente aggiudicati. Tale esclusione non opera per l'affidamento di interventi previsti in Piani adottati in base a diverse normative. 3.3. L'ente attuatore, nella lettera di invito alla gara dovra' ins- erire la clausola seguente: "Alla stessa impresa aggiudicataria di appalto di lavori ricompresi nel Piano di cui all'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza n. 2853 del 1.10.1998 ed approvato con ordinanza n. G/533 del 4.12.1998 ed in attuazione a questo Ente, non sono affidati altri lavori ricompresi nel Piano medesimo, almeno che non siano ultimati quelli gia' aggiudicati". Pertanto qualora l'impresa, invitata a piu' gare, abbia rimesso offerta, non si da' luogo all'apertura della relativa busta delle gare successive a quelle cui la stessa impresa sia risultata aggiudicataria, almeno che all'ente non risulti, da regolare certificato, l'ultimazione dei lavori. 3.4. I lavori sono appaltati a misura sulla base dell'elenco prezzi forniti dall'ente attuatore con il sistema del massimo ribasso sull'importo totale dei lavori. 3.5.Ciascnn ente attuatore ha facolta' di affidare unitariamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi a piu' interventi articolati in lotti e con diversa numerazione, che siano previsti nello stesso Piano ed affidati in esecuzione al medesimo ente attuatore. 3.6. La stipula del contratto segue immediatamente l'aggiudicazione. Non presentandosi l'aggiudicatario senza giustificazione alcuna, si procedera' immediatamente all'affidamento al classificato immediatamente seguente in graduatoria, all'incameramento della cauzione provvisoria nonche' alla esclusione da altri appalti. 3.7. Gli interventi previsti nel Piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98 possono essere attuati anche per stralci funzionali ove ne ricorrano le ragioni di opportunita' e convenienza. 3.8. Qualora sia necessario od opportuno e conveniente l'affidamento coordinato ad unica impresa di due o piu' appalti di competenza di enti attuatori diversi, si puo' procedere con una unica gara indetta dall'ente competente per l'appalto di importo maggiore. In tale caso, ciascun ente provvede, a seguito dell'espletamento della gara, all'affidamento di propria competenza, restando ferme tutte le altre disposizioni concernenti l'appalto. 3.9. La consegna dei lavori deve avvenire entro 90 gg. dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della Protezione Civile. Fermo restando tale termine, il Commissario puo' impartire direttive agli enti attuatori al fine di coordinare l'inizio dei lavori relativi ai vari interventi previsti nel piano, per evitare pregiudizi alla possibilita' di utilizzo della viabilita' e agli altri elementi che possono influire sull'attuazione del piano. 3.10. La procedura di cui al punto 2.2. e' adottata anche per l'adozione da parte del Commissario delle direttive agli enti attuatori per il coordinamento dei lavori. 3.11. Le opere devono essere completate entro nove mesi successivi alla data di consegna dei lavori. 4. PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE 4.1. Le procedure di espropriazione sono eseguite dall'ente attuatore, in conformita' all'ordinamento vigente, fermo restando che le opere sono gia' dichiarate urgenti e indifferibili ai sensi del punto 2 del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. G/533 del 04.12.1998. Le espropriazioni sono effettuate in favore degli enti titolari delle opere che saranno eseguite. 5. VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 5.1. Il Commissario, tramite il proprio ufficio, provvede alla vigilanza sulla realizzazione degli interventi, ferma restando la esclusiva responsabilita' dell'ente attuatore per la regolare esecuzione dei medesimi nonche' per il rispetto delle disposizioni vigenti. I componenti dell'Ufficio del Commissario ovvero altre persone dai medesimi incaricate hanno facolta' di ispezionare i cantieri e a questi l'ente attuatore e' tenuto a fornire ogni chiarimento o documento richiesto. 5.2. Alla vigilanza sulla realizzazione degli interventi provvede il responsabile della struttura regionale di cui al punto 1.4. anche avvalendosi delle altre strutture a supporto tecnico del Commissario; al medesimo responsabile, ovvero a suo incaricato spetta la facolta' di ispezionare i cantieri e chiedere chiarimenti o documenti all'ente attuatore; ugualmente al responsabile in questione gli incaricati del collaudo o ove si proceda tramite certificato di regolare esecuzione, il direttore dei lavori riferiscono in ordine allo svolgimento dei lavori e ottemperano alle eventuali specifiche richieste di verifica. 5.3. Il responsabile della struttura regionale di cui al punto 1.4., anche su segnalazione della altre strutture regionali di supporto all'attivita' commissariale, informa il Commissario delle eventuali inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al punto 7 del disciplinare. 5.4. Salvo che si proceda, ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite certificato di regolare esecuzione, il collaudatore o i membri della commissione di collaudo sono nominati dall'ente attuatore, su designazione del commissario delegato. 5.5. Gli incaricati del collaudo e, ove si proceda tramite certificato di regolare esecuzione, il direttore dei lavori, ferme restando le loro responsabilita' nei confronti dell'ente attuatore e gli ordinari adempimenti connessi all'incarico ricevuto, riferiscono al Commissario in ordine allo svolgimento dei lavori e ottemperano alle eventuali specifiche richieste di verifica formulate dal Commissario. 5.6. I medesimi, al termine dei lavori, oltre agli ordinari adempimenti, redigono una relazione complessiva nella quale, visto il rendiconto dell'ente attuatore ai sensi del successivo punto 6, accertano l'ammissibilita' di tutte le spese ivi riportate in rapporto alle finalita' del finanziamento. 5.7. Gli adempimenti di cui ai precedenti punti sono espressamente previsti a cura dell'ente attuatore, nell'atto con cui e' conferito l'incarico di collaudo ovvero, se si procede tramite certificato di regolare esecuzione, l'incarico di direzione dei lavori. 5.8. Gli atti di collaudo sono trasmessi al Commissario a cura degli enti attuatori nei tre giorni successivi alla relativa approvazione, contestualmente alla relazione di cui al precedente punto 5.6. 5.9. Ai fini del monitoraggio degli interventi previsti nel piano, gli enti attuatori sono altresi' tenuti a trasmettere al Commissario, tramite il responsabile del procedimento, i dati informativi sullo stato di attuazione delle procedure in loro competenza, anche tramite la compilazione delle apposite schede predisposte dall'ufficio del Commissario. 6. ACCREDITI E RENDICONTAZIONE 6.1. Per gli interventi compresi nel Piano, in rapporto alle effettive disponibilita' da parte del Commissario dei fondi stanziati con l'Ordinanza n. 2853/98, per ogni intervento alla data di consegna dei lavori l'ente attuatore puo' chiedere un acconto pari al 20% dell'ammontare delle somme a disposizione per la progettazione. Le successive erogazioni sono effettuate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, al netto di una trattenuta corrispondente al 20% degli importi ivi previsti per le spese di progettazione. 6.2. Le richieste di trasferimento sono effettuate esclusivamente tramite la compilazione delle apposite schede C ed E predisposte dall'Ufficio del Commissario. 6.3. Per gli interventi compresi nel Piano di cui enti attuatori sono gli uffici del Genio Civile, ogni ufficio regionale provvede all'impegno delle somme necessarie su apposito capitolo del Bilancio regionale con decreti del dirigente responsabile previa autorizzazione dell'Ufficio del Commissario, il quale procede al constestuale trasferimento delle somme impegnate al bilancio regionale fino alla concorrenza del 90% del finanziamento assegnato e del residuo 10% successivamente alla conclusione dei lavori. Gli uffici del Genio Civile sono tenuti alla compilazione delle apposite schede C ed E predisposte dall'Ufficio del Commissario senza la parte relativa alla richiesta di finanziamento. 6.4. Nei termini di cui al precedente punto 5.8, gli enti attuatori trasmettono al Commissario la rendicontazione complessiva di tutte le spese sostenute, con n. 2 copie conformi di tutti i mandati di pagamento emessi e quietanzati. 6.5. Gli atti che, ai sensi dei punti 5.8., 5.9. e 6.2. del Disciplinare devono essere trasmessi da parte degli enti attuatori al Commissario, sono inviati all'Ufficio regionale per gli eventi alluvionali con sede in Pietrasanta, per i conseguenti adempimenti in competenza dell'Ufficio medesimo. 6.6. Le economie, accertate a seguito dell'espletamento delle proce- dure di gara per l'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione degli interventi compresi nel Piano degli interventi e che utilizzano le risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 2853/98, rientrano nella disponibilita' del Commissario Delegato. 6.7. I quadri economici dei singoli progetti, come risultanti dall'ordinanza di presa d'atto di cui al punto 2.10, sono pertanto corrispondentemente ridotti e modificati per effetto del provvedimento di aggiudicazione adottato dall'ente attuatore. 6.8. La riduzione delle disponibilita' del quadro economico dovra' riguardare le somme di contratto e quelle corrispondenti fra le somme e disposizione dell'Amministrazione. 6.9. Il soggetto attuatore dovra' trasmettere al Commissario il quadro economico aggiornato non oltre tre giorni dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva tramite la comunicazione C. 6.10. Le economie, accertate a completamento delle opere degli interventi compresi nel Piano degli interventi rientrano nella disponibilita' del Commissario Delegato. 7. POTERI SOSTITUTIVI 7.1. Qualora, nell'ambito della vigilanza effettuata ai sensi dei precedenti punti, il Commissario rilevi inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi, diffida l'ente attuatore a provvedere per rimuovere la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni. Scaduto tale termine senza che l'ente abbia provveduto, il Commissario, con ordinanza, si sostituisce all'Ente attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi piu' gravi, nel complesso delle attivita' di realizzazione dell'intervento. Sono a carico dell'ente attuatore per il quale si e' attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate. Ove eserciti i poteri sostitutivi, il Commissario puo' anche subentrare nei contratti conclusi dall'ente attuatore in corso di esecuzione; a tale fine dovra' essere inserita una esplicita clausola nei contratti stipulati dall'ente attuatore. Con le medesime procedure il Commissario si sostituisce all'ente attuatore in caso di inosservanza di termini previsti dal presente disciplinare. 8. INFORMATIVA PER LE FINALITA' DELLA LEGGE N. 675 DEL 31.12.1996 8.1. I dati acquisiti a seguito della trasmissione delle schede di cui al punto 5.9. del presente disciplinare sono utilizzati ai fini del monitoraggio degli interventi previsti nel piano. L'ente attuatore e' tenuto ad acquisire esplicito consenso da parte dei soggetti privati all'utilizzo in tal senso dei dati personali acquisiti.