(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE  PER  L'ATTUAZIONE  DEGLI  INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO
APPROVATO CON ORDINANZA N. G/533 del 04.12.1998.
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Il  presente  disciplinare  si  applica  a  tutte  le  attivita'
finalizzate  all'attuazione degli interventi compresi nel piano degli
interventi  straordinari  per  i  ripristino   delle   infrastrutture
approvato dal Commissario delegato con propria ordinanza n. G/533 del
04.12.1998,  ai  sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del DPC n.
2853 del 01.10.1998.
Gli interventi sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi  del
punto  2  del  dispositivo  dell'ordinanza commissariale n. G/533 del
04.12.1998.
Salvo  quanto  previsto  al  successivo   punto   2.1   relativamente
all'attivita' di progettazione, l'individuazione quale ente attuatore
comporta  la  competenza  di  quest'ultimo  in ordine a tutte le fasi
procedurali   finalizzate    alla    realizzazione    dell'opera    o
dell'attivita' comprese nel piano, con la conseguente titolarita' dei
poteri e delle responsabilita' ad esse connesse.
In particolare sono di competenza dell'ente attuatore:
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera;
- l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi,
- i pagamenti conseguenti le attivita' sopra indicate;
- la rendicontazione dell'intervento.
1.2.   Gli   enti  attuatori  provvedono  agli  adempimenti  di  loro
competenza,  in  conformita'  con  le  disposizioni  dell'ordinamento
vigente,   salve   le   deroghe   previste   agli  art.  2,  comma  4
dell'ordinanza 2853/98 e nel rispetto delle ordinanze del Commissario
delegato.
1.3. La realizzazione delle opere o delle attivita' e' vincolata alla
copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse  nel  piano;  non
sono  consentiti  aumenti  di  spesa  e,  se effettuati, sono posti a
carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilita'.
Eventuali   oneri   aggiunti   imputabili   a   carenza   tecnico   -
amministrativa  dell'ente  attuatore  sono  ugualmente  a  carico del
medesimo.
1.4.  Ciascun  ente  attuatore  nomina  all'interno   della   propria
struttura  un  unico  Responsabile  del  Procedimento relativamente a
tutti gli  interventi  previsti  nel  piano  ed  e'  tenuto  a  darne
comunicazione  al  Commissario. Il Responsabile del Procedimento cura
tutti i rapporti con la struttura Regionale del Commissario  Delegato
con  sede  in  Pietrasanta  predisponendo  il  complesso di atti e di
operazioni tra loro funzionalmente collegati  e  preordinati  per  la
gestione  tecnica  -  amministrativa  degli interventi assicurando in
particolare sotto la sua personale responsabilita' gli adempimenti di
cui ai successivi punti n. 5.6., 5.8.,  5.9.,  6.3.,  6.4.,  6.8.  La
tipologia  e  modalita'  di  trasferimento  delle  informazioni  sono
disciplinate con successive ordinanze.
2. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI
2.1.  Per  l'attivita'  di  progettazione  di  competenza  degli Enti
attuatori, il Commissario, tramite il proprio ufficio, puo' formulare
direttive  di  carattere  tecnico   in   rapporto   all'esigenza   di
omogeneita'  degli  elaborati  progettuali  compresi  nel  piano.  Le
direttive sono vincolanti per gli enti attuatori.
Il commissario non prende atto dei progetti  redatti  in  difformita'
alle  direttive  formulate  con le conseguenze previste al successivo
punto 7.
2.2. Salvo casi di particolare rilevanza, le direttive  di  carattere
tecnico  per  l'attivita'  di  progettazione di competenza degli enti
attuatori di cui al punto 2.1. sono adottate in sede di conferenza di
servizi di cui ai successivi punti 2.12. e 2.13 su parere  favorevole
dell'Ufficio del Commissario.
2.3. Per le spese di progettazione degli interventi e per le spese di
direzione  collaudo, assistenza e contabilita', da rendicontare tutte
ai sensi del successivo punto 6, e' riservata una quota massima  pari
al  10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nel pi-
ano.
2.4.  Sono  da  ritenersi  escluse  dalle  spese  tecniche  tutte  le
attivita'   relative   alla   esecuzione   di   sondaggi,  carotaggi,
posizionamento di piezometri ed inclinometri e quanto  altro  occorre
per   l'individuazione   dei  parametri  caratteristici  del  terreno
necessari alla definizione della natura dell'intervento da  porre  in
essere.
Restano  invece  incluse  nelle  spese tecniche le attivita' relative
alla elaborazione di tali dati, ed in particolare la redazione  della
relazione geologica/geognostica.
2.5.  Nel quadro economico allegato al progetto sono dettagliatamente
indicate tutte le voci attinenti  la  realizzazione  dell'opera,  ivi
compresi   gli  eventuali  oneri  di  espropriazione  e  l'IVA.  Ogni
variazione ai suddetti elementi, che non puo' comunque comportare  un
aumento  del  costo complessivo finanziato, e' comunicata all'ufficio
del Commissario.
2.6. Il capitolato speciale di appalto deve prevedere l'esclusione di
ogni forma di revisione dei prezzi.
2.7. I progetti esecutivi sono approvati dall'ente attuatore entro 60
giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della  Protezione
Civile.
2.8. L'ente attuatore, ove per la redazione del progetto non provveda
con i propri uffici, puo' affidare entro 10 gg. dalla presa d'atto da
parte  della  Protezione Civile incarichi a liberi professionisti, in
conformita' a quanto previsto all'art. 2, comma 1 dell'Ord. 2853/98.
2.9. I progetti esecutivi sono trasmessi al Commissario delegato, che
ne prende atto, entro 3 giorni dall'approvazione da  parte  dell'Ente
attuatore  o  dalla  Conferenza di Servizi convocata dallo stesso ove
successiva all'approvazione.
La presa d'atto  costituisce  presupposto  per  la  prosecuzione  del
procedimento.
2.10.  Il  Commissario  prende  atto  dei  progetti  esecutivi  degli
interventi previa verifica da parte del responsabile della  struttura
regionale  di cui al punto 2.2. in ordine al rispetto delle eventuali
direttive tecniche di cui al medesimo punto nonche' del complesso dei
vincoli  finanziari  previsti  dal  piano  degli  interventi  e   dal
Disciplinare.
2.11.  Le  presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili,
alle perizie per le attivita' previste nel piano che  non  comportano
progettazione.
2.12.  Ai  fini di cui all'art. 2, comma 2 dell'Ordinanza n. 2853/98,
gli enti attuatori possono convocare direttamente  la  conferenza  di
servizi  di  cui  al  medesimo  articolo,  dandone  comunicazione  al
Commissario che puo' parteciparvi anche a mezzo di un  suo  delegato.
L'invito   di   convocazione   deve  pervenire  alle  amministrazione
interessate 7 giorni prima della data prevista per  la  conferenza  e
deve  essere  corredato  di  tutta  la  documentazione necessaria per
l'esame del progetto da parte dei partecipanti.
2.13. Ai sensi  dell'art.  2,  comma  2  dell'Ordinanza  n.  2853/98,
qualora   alla   conferenza   di   servizi   il   rappresentante   di
un'Amministrazione invitata sia  risultato  assente  o  comunque  non
dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza  dei  poteri  di
rappresentanza  dei  soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare,  a  pena
di  inammissibilita' le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore puo' comunque assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso  di
motivato  dissenso  espresso  da  una  Amministrazione  proposta alla
tutela  ambientale  paesaggistico-   territoriale,   del   patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini, la
determinazione  del  soggetto  attuatore  e'  subordinata  in  deroga
all'art. 14, comma 4 della L. n. 241/90 come sostituito dall'art. 17,
comma  3  della L. n. 127/97, all'assenso del Ministro competente che
deve esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta.
I pareri, visti e nulla-osta relativi agli  interventi  previsti  nel
piano  che  si dovessero rendere necessari anche successivamente alla
conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'art. 17,  comma  24
della   legge  15  maggio  1997  n.  127  devono  essere  resi  dalle
Amministrazioni competenti entro  sette  giorni  dalla  richiesta  e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
Per quanto non espressamente richiamato resta salva la disciplina  di
cui agli artt. 14 e segg. della L. n. 241/90 e successive modifiche.
3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI
3.1.  Gli  enti  attuatori  possono  affidare  i  lavori a trattativa
privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti  di  legge,
non inferiori a cinque.
Possono  altresi' ricorrere altre piu' celeri forme di affidamento in
caso di estrema ed eccezionale  urgenza,  previa  autorizzazione  del
Commissario.
3.2  Al  fine  di  evitare  la  concentrazione di lavori in un numero
ristretto di imprese, nonche' per una distribuzione degli appalti che
tenga   conto   delle   dimensioni   delle   imprese,   il   soggetto
aggiudicatario  di  un  appalto  e' escluso dall'affidamento di altri
appalti sino alla ultimazione dei lavori precedentemente aggiudicati.
Tale esclusione non opera per l'affidamento di interventi previsti in
Piani adottati in base a diverse normative.
3.3. L'ente attuatore, nella lettera di invito alla gara dovra'  ins-
erire  la  clausola  seguente: "Alla stessa impresa aggiudicataria di
appalto di lavori ricompresi nel Piano di  cui  all'art.  1  comma  2
dell'Ordinanza  n.  2853  del 1.10.1998 ed approvato con ordinanza n.
G/533 del 4.12.1998 ed in attuazione a questo Ente, non sono affidati
altri  lavori  ricompresi  nel  Piano  medesimo, almeno che non siano
ultimati quelli gia' aggiudicati".
Pertanto qualora l'impresa,  invitata  a  piu'  gare,  abbia  rimesso
offerta,  non  si  da'  luogo all'apertura della relativa busta delle
gare  successive  a  quelle  cui  la  stessa  impresa  sia  risultata
aggiudicataria,   almeno   che  all'ente  non  risulti,  da  regolare
certificato, l'ultimazione dei lavori.
3.4. I lavori sono appaltati a misura sulla base  dell'elenco  prezzi
forniti  dall'ente  attuatore  con  il  sistema  del  massimo ribasso
sull'importo totale dei lavori.
3.5.Ciascnn ente attuatore ha facolta' di affidare  unitariamente  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei lavori relativi a piu' interventi
articolati in lotti e con diversa  numerazione,  che  siano  previsti
nello  stesso  Piano  ed  affidati  in  esecuzione  al  medesimo ente
attuatore.
3.6. La stipula del contratto segue immediatamente l'aggiudicazione.
Non presentandosi l'aggiudicatario senza giustificazione  alcuna,  si
procedera'    immediatamente    all'affidamento    al    classificato
immediatamente  seguente  in  graduatoria,  all'incameramento   della
cauzione provvisoria nonche' alla esclusione da altri appalti.
3.7.   Gli   interventi   previsti   nel  Piano  di  cui  all'art.  3
dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98 possono  essere  attuati  anche  per
stralci  funzionali  ove  ne  ricorrano  le ragioni di opportunita' e
convenienza.
3.8. Qualora sia necessario od opportuno e conveniente  l'affidamento
coordinato  ad  unica  impresa di due o piu' appalti di competenza di
enti attuatori diversi, si puo' procedere con una unica gara  indetta
dall'ente competente per l'appalto di importo maggiore.
In  tale  caso,  ciascun  ente  provvede, a seguito dell'espletamento
della gara, all'affidamento di  propria  competenza,  restando  ferme
tutte le altre disposizioni concernenti l'appalto.
3.9.  La  consegna  dei lavori deve avvenire entro 90 gg. dalla presa
d'atto da parte del Dipartimento della Protezione Civile.
Fermo restando tale termine, il Commissario puo' impartire  direttive
agli  enti  attuatori  al  fine  di  coordinare  l'inizio  dei lavori
relativi  ai  vari  interventi  previsti  nel  piano,   per   evitare
pregiudizi  alla  possibilita'  di  utilizzo  della viabilita' e agli
altri elementi che possono influire sull'attuazione del piano.
3.10. La procedura di  cui  al  punto  2.2.  e'  adottata  anche  per
l'adozione  da  parte  del  Commissario  delle  direttive  agli  enti
attuatori per il coordinamento dei lavori.
3.11. Le opere devono essere completate entro  nove  mesi  successivi
alla data di consegna dei lavori.
4. PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE
4.1.   Le   procedure   di  espropriazione  sono  eseguite  dall'ente
attuatore, in conformita' all'ordinamento vigente, fermo restando che
le opere sono gia' dichiarate urgenti e indifferibili  ai  sensi  del
punto  2  del  dispositivo  dell'ordinanza commissariale n. G/533 del
04.12.1998.
Le espropriazioni sono effettuate in favore degli enti titolari delle
opere che saranno eseguite.
5. VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
5.1.  Il  Commissario,  tramite  il  proprio  ufficio,  provvede alla
vigilanza sulla realizzazione degli  interventi,  ferma  restando  la
esclusiva   responsabilita'   dell'ente  attuatore  per  la  regolare
esecuzione dei medesimi nonche' per il  rispetto  delle  disposizioni
vigenti.
I  componenti  dell'Ufficio  del Commissario ovvero altre persone dai
medesimi incaricate hanno facolta' di  ispezionare  i  cantieri  e  a
questi  l'ente  attuatore  e'  tenuto  a  fornire  ogni chiarimento o
documento richiesto.
5.2. Alla vigilanza sulla realizzazione degli interventi provvede  il
responsabile  della  struttura  regionale di cui al punto 1.4.  anche
avvalendosi delle altre strutture a supporto tecnico del Commissario;
al medesimo responsabile, ovvero a suo incaricato spetta la  facolta'
di ispezionare i cantieri e chiedere chiarimenti o documenti all'ente
attuatore; ugualmente al responsabile in questione gli incaricati del
collaudo o ove si proceda tramite certificato di regolare esecuzione,
il  direttore  dei  lavori riferiscono in ordine allo svolgimento dei
lavori e ottemperano alle eventuali specifiche richieste di verifica.
5.3. Il responsabile della struttura regionale di cui al punto  1.4.,
anche  su  segnalazione  della  altre strutture regionali di supporto
all'attivita' commissariale, informa il Commissario  delle  eventuali
inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano
l'attuazione  degli  interventi,  ai  fini  dell'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al punto 7 del disciplinare.
5.4. Salvo che si  proceda,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,
tramite  certificato  di  regolare  esecuzione,  il  collaudatore o i
membri  della  commissione  di  collaudo  sono   nominati   dall'ente
attuatore, su designazione del commissario delegato.
5.5.   Gli   incaricati  del  collaudo  e,  ove  si  proceda  tramite
certificato di regolare esecuzione, il direttore  dei  lavori,  ferme
restando  le loro responsabilita' nei confronti dell'ente attuatore e
gli ordinari adempimenti connessi all'incarico ricevuto,  riferiscono
al  Commissario  in  ordine allo svolgimento dei lavori e ottemperano
alle  eventuali  specifiche  richieste  di  verifica  formulate   dal
Commissario.
5.6.   I  medesimi,  al  termine  dei  lavori,  oltre  agli  ordinari
adempimenti, redigono una relazione complessiva nella quale, visto il
rendiconto dell'ente attuatore  ai  sensi  del  successivo  punto  6,
accertano  l'ammissibilita'  di  tutte  le  spese  ivi  riportate  in
rapporto alle finalita' del finanziamento.
5.7. Gli adempimenti di cui ai precedenti  punti  sono  espressamente
previsti  a  cura dell'ente attuatore, nell'atto con cui e' conferito
l'incarico di collaudo ovvero, se si procede tramite  certificato  di
regolare esecuzione, l'incarico di direzione dei lavori.
5.8.  Gli atti di collaudo sono trasmessi al Commissario a cura degli
enti attuatori nei tre giorni successivi alla relativa  approvazione,
contestualmente alla relazione di cui al precedente punto 5.6.
5.9.  Ai  fini  del monitoraggio degli interventi previsti nel piano,
gli enti attuatori sono altresi' tenuti a trasmettere al Commissario,
tramite il responsabile del procedimento, i  dati  informativi  sullo
stato di attuazione delle procedure in loro competenza, anche tramite
la  compilazione  delle  apposite schede predisposte dall'ufficio del
Commissario.
6. ACCREDITI E RENDICONTAZIONE
6.1.  Per  gli  interventi  compresi  nel  Piano,  in  rapporto  alle
effettive disponibilita' da parte del Commissario dei fondi stanziati
con l'Ordinanza n. 2853/98, per ogni intervento alla data di consegna
dei lavori l'ente attuatore puo' chiedere  un  acconto  pari  al  20%
dell'ammontare delle somme a disposizione per la progettazione.
Le  successive  erogazioni  sono effettuate sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori, al netto di una trattenuta corrispondente  al
20% degli importi ivi previsti per le spese di progettazione.
6.2.  Le  richieste  di  trasferimento sono effettuate esclusivamente
tramite la compilazione delle apposite  schede  C  ed  E  predisposte
dall'Ufficio del Commissario.
6.3. Per gli interventi compresi nel Piano di cui enti attuatori sono
gli   uffici  del  Genio  Civile,  ogni  ufficio  regionale  provvede
all'impegno delle somme necessarie su apposito capitolo del  Bilancio
regionale    con    decreti   del   dirigente   responsabile   previa
autorizzazione dell'Ufficio del  Commissario,  il  quale  procede  al
constestuale   trasferimento   delle   somme  impegnate  al  bilancio
regionale fino alla concorrenza del 90% del finanziamento assegnato e
del residuo 10% successivamente alla conclusione dei lavori.
Gli uffici del Genio  Civile  sono  tenuti  alla  compilazione  delle
apposite schede C ed E predisposte dall'Ufficio del Commissario senza
la parte relativa alla richiesta di finanziamento.
6.4.  Nei  termini di cui al precedente punto 5.8, gli enti attuatori
trasmettono al Commissario la rendicontazione complessiva di tutte le
spese sostenute, con n. 2  copie  conformi  di  tutti  i  mandati  di
pagamento emessi e quietanzati.
6.5.  Gli  atti  che,  ai  sensi  dei  punti  5.8.,  5.9.  e 6.2. del
Disciplinare devono essere trasmessi da parte degli enti attuatori al
Commissario,  sono  inviati  all'Ufficio  regionale  per  gli  eventi
alluvionali con sede in Pietrasanta, per i conseguenti adempimenti in
competenza dell'Ufficio medesimo.
6.6.  Le economie, accertate a seguito dell'espletamento delle proce-
dure  di  gara  per   l'affidamento   dei   lavori   necessari   alla
realizzazione  degli interventi compresi nel Piano degli interventi e
che  utilizzano  le  risorse  finanziarie  di  cui   all'articolo   3
dell'Ordinanza   n.   2853/98,  rientrano  nella  disponibilita'  del
Commissario Delegato.
6.7.  I  quadri  economici  dei  singoli  progetti,  come  risultanti
dall'ordinanza  di  presa  d'atto di cui al punto 2.10, sono pertanto
corrispondentemente   ridotti   e   modificati   per   effetto    del
provvedimento di aggiudicazione adottato dall'ente attuatore.
6.8.  La  riduzione  delle disponibilita' del quadro economico dovra'
riguardare le somme di contratto e quelle corrispondenti fra le somme
e disposizione dell'Amministrazione.
6.9. Il soggetto  attuatore  dovra'  trasmettere  al  Commissario  il
quadro  economico  aggiornato non oltre tre giorni dalla adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva tramite  la  comunicazione
C.
6.10.  Le  economie,  accertate  a  completamento  delle  opere degli
interventi  compresi  nel  Piano  degli  interventi  rientrano  nella
disponibilita' del Commissario Delegato.
7. POTERI SOSTITUTIVI
7.1.  Qualora,  nell'ambito  della  vigilanza effettuata ai sensi dei
precedenti punti, il Commissario rilevi  inadempienze,  negligenze  o
violazioni   delle   disposizioni  che  regolano  l'attuazione  degli
interventi, diffida l'ente attuatore a provvedere  per  rimuovere  la
situazione  di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal
fine un termine non inferiore a 3 giorni. Scaduto tale termine  senza
che  l'ente  abbia  provveduto,  il  Commissario,  con  ordinanza, si
sostituisce   all'Ente   attuatore   relativamente    all'adempimento
contestato ovvero, nei casi piu' gravi, nel complesso delle attivita'
di  realizzazione  dell'intervento. Sono a carico dell'ente attuatore
per il quale si e' attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni
derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate. Ove
eserciti i poteri sostitutivi, il Commissario puo'  anche  subentrare
nei  contratti conclusi dall'ente attuatore in corso di esecuzione; a
tale fine dovra' essere inserita una esplicita clausola nei contratti
stipulati dall'ente attuatore.
Con le medesime procedure  il  Commissario  si  sostituisce  all'ente
attuatore  in  caso  di inosservanza di termini previsti dal presente
disciplinare.
8. INFORMATIVA PER LE FINALITA' DELLA LEGGE N. 675 DEL 31.12.1996
8.1. I dati acquisiti a seguito della trasmissione  delle  schede  di
cui  al  punto 5.9. del presente disciplinare sono utilizzati ai fini
del monitoraggio degli interventi previsti nel piano.
L'ente attuatore e' tenuto ad acquisire esplicito consenso  da  parte
dei  soggetti  privati  all'utilizzo  in tal senso dei dati personali
acquisiti.