LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare riferimerito  all'art. 7,  che istituisce  la Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni:
  Visto  il decreto  del Ministro  della sanita'  del 1  giugno 1990,
pubblicato per estratto  nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale -
n. 232  del 4  ottobre 1990  con il  quale la  specialita' medicinale
denominata  "Monopina   mite"  base  di  amlodipina   della  societa'
Bioindustria  farmaceutici  S.p.a.,  con  sede in  Borgo  S.  Michele
Latina, con  particolare riferimento  alla confezione 28  compresse 5
mg,  A.I.C.   n.  027444013   viene  autorizzata   all'immissione  in
commercio;
  Visto altresi', il proprio provvedimento 9 luglio 1996 concernente:
"Riclassificazione dei medicinali ai sensi  dell'art. 1, commi 2 e 5,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323", pubblicato nel supplemento
ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1996, nel quale la
specialita' medicinale denominata "Monopina mite" nella confezione 28
compresse 5  mg, non  risulta inclusa  tra le  specialita' medicinali
rimborsabili  dal   Servizio  sanitario  nazionale,  in   quanto  non
commercializzata e pertanto e' attualmente classificata in classe c);
  Vista  la  domanda  del  18  febbraio  1998  con  cui  la  societa'
Bioindustria  farmaceutici  S.p.a.,  chiede la  riclassificazione  in
classe a)  della specialita'  medicinale denominata  "Monopina mite",
nella confezione sopra indicata, al  prezzo al pubblico di L. 30.800,
allineandola a  quella della confezione  14 compresse da 10  mg della
medesima specialita' medicinale;
  Vista  la  domanda  del  18 febbraio  1998  presentata  all'ufficio
valutazione ed immissione in  commercio di specialita' medicinali con
cui la societa' Bioindustria farmaceutici S.p.a. chiede di modificare
la  denominazionedella specialita'  medicinale da  "Monopina mite"  a
"Monopina ''5''" ai  sensi e per gli effetti  del decreto legislativo
n. 540/1992;
  Visto  il provvedimento  prot. n.  800/AIC/8851 del  5 maggio  1998
relativo  alla pratica  n.  NOT/98/234,  dell'ufficio valutazione  ed
immissione in commercio di specialita' medicinali del Ministero della
sanita',  con cui  l'ufficio  sopra citato,  ritiene perfezionata  la
procedura prevista ai sensi  dell'art. 12-bis del decreto legislativo
n. 178/1991 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 44/1997;
  Vista  la  domanda   del  30  giugno  1998  con   cui  la  societa'
Bioindustria famaceutici S.p.a, chiede, ad integrazione della domanda
di  riclassificazione  in  classe  a)  della  specialita'  medicinale
"Monopina ''5''" del  18 febbraio 1998, che il  prezzo applicato alla
confezione 28 compresse da 5 mg di tale prodotto sia di L. 36.000;
  Considerato  che  la  specialita' medicinale  denominata  "Monopina
''5''"  presenta   lo  stesso  principio  attivo,   la  stessa  forma
farmaceutica,  lo stesso  dosaggio  e la  medesima confezione,  della
specialita'  medicinale "Norvasc  5" della  societa' Pfizer  italiana
S.p.a.;
  Vista  la  propria  deliberazione,   assunta  nella  seduta  del  9
settembre 1998, con la quale e' stato espresso parere favorevole alla
classificazione in  classe a)  della specialita'  medicinale "Norvasc
5", nella  confezione 28 compresse da  5 mg, al prezzo  di L. 36.000,
I.V.A. compresa,  a condizione  che la  societa' invii  mensilmente i
dati  di vendita  dei prodotti  a  base di  amlodipina nelle  diverse
confezioni, riservandosi di riesaminare  la questione, sulla base dei
dati forniti, per  verificare se si saranno  realizzate le condizioni
di  risparmio   per  il   Servizio  sanitario   nazionale,  derivanti
dall'orientamento delle  prescrizioni sulla confezione da  5 mg della
specialita' medicinale "Norvasc 5";
  Vista la propria deliberazione assunta  nella seduta del 14 ottobre
1998  con  la   quale  e'  stato  espresso   parere  favorevole  alla
classificazione di  classe a) della specialita'  medicinale "Monopina
''5''",  nella confezione  28  compresse da  5 mg,  al  prezzo di  L.
36.000, I.V.A.  compresa, applicando gli stessi  criteri definiti per
l'identica confezione  della specialita'  "Norvasc 5"  della societa'
Pfizer italiana S.p.a.;
  Vista la  nota prot. n.  F.800/Uff.XI/AG.2475 del 17  novembre 1998
del  Ministero della  sanita' ,  con  cui si  comunica alla  societa'
Bioindustria  farmaceutici  S.p.a.  il deliberato  della  Commissione
unica  del farmaco  assunto nella  seduta  del 9  settembre 1998,  in
relazione  alla domanda  di  riclassificazione  di detta  specialita'
medicinale;
  Vista  la  comunicazione  del   18  novembre  1998  della  societa'
Bioindustria  farmaceutici   S.p.a.  con   cui  la   medesima  prende
formalmente   atto  della   suddetta   deliberazione  assunta   dalla
Commissione unica  del farmaco nella  seduta del 9 settembre  1998 in
relazione   alla  domanda   di  riclassificazione   obbligandosi  nei
confronti del Ministero  della sanita' ad inviare  mensilmente i dati
di vendita dei prodotti a base di amlodipina nelle diverse confezioni
per  verificare  l'effettivo  risparmio  per  il  Servizio  sanitario
nazionale  derivanti   dall'orientamento  delle   prescrizioni  sulla
confezione da 5 mg;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La specialita'  medicinale denominata  "MONOPINA ''5''", a  base di
amlodipina, della societa' Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede
in Borgo  S. Michele Latina,  e' classificata  in classe a)  ai sensi
dell'art. 8,  comma 10, della legge  24 dicembre 1993, n.  537, nella
confezione 28 compresse da 5 mg  A.I.C. n. 027444013, al prezzo di L.
36.000, I.V.A. compresa, alle condizioni indicate nel preambolo.