Al Presidente della Repubblica Il consiglio comunale di Terni - al quale la legge assegna quaranta membri oltre il sindaco - si e' dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998. Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della regione Umbria, con provvedimento del 25 novembre 1998, incaricava un commissario "ad acta" allo scopo di definire la sussistenza dell'equilibrio di bilancio alla data del 30 settembre 1998 e di accertare la sussistenza di eventuali debiti che potessero essere qualificati quali debiti fuori bilancio dell'ente. Il suddetto commissario "ad acta" evidenziava che, alla data del 30 settembre 1998, non permanevano gli equilibri generali di bilancio, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo. Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 378 del 20 gennaio 1999, diffidava il consiglio comunale ad adottare le misure necessarie a ripristinare gli equilibri generali del bilancio alla data del 30 settembre 1998, entro il termine ultimo del 9 febbraio 1999, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge. Il termine decorreva, tuttavia, infruttuosamente in quanto la seduta del consiglio comunale, appositamente convocata per il 9 febbraio 1999, e' andata deserta per mancanza del numero legale. Conseguentemente, il comitato di controllo nominava un commissario "ad acta" che, in via sostitutiva, deliberava i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 1998, nella seduta del 18 febbraio 1999. Il prefetto di Terni, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal sopracitato articolo alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Terni, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 287/13.2 Gab. del 18 febbraio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non e' riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terni ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuliano Lalli. Roma, 4 marzo 1999 Il Ministro dell'interno: Russo Jervolino