(all. 1 - art. 1)
                    Al Presidente della Repubblica
  Il consiglio comunale di Terni - al quale la legge assegna quaranta
membri oltre  il sindaco -  si e' dimostrato incapace  di provvedere,
nei  termini   prescritti  dalle   norme  vigenti,   al  fondamentale
adempimento   dell'adozione  dei   provvedimenti  necessari   per  la
salvaguardia   degli  equilibri   di  bilancio   di  previsione   per
l'esercizio finanziario 1998.
  Essendo,  infatti, scaduti  i termini  di  legge entro  i quali  il
predetto  documento contabile  avrebbe  dovuto  essere approvato,  ai
sensi  dell'art. 36,  comma 2,  del decreto  legislativo 25  febbraio
1995, n. 77, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti
locali della regione Umbria, con  provvedimento del 25 novembre 1998,
incaricava  un  commissario  "ad  acta" allo  scopo  di  definire  la
sussistenza dell'equilibrio  di bilancio  alla data del  30 settembre
1998 e di accertare la  sussistenza di eventuali debiti che potessero
essere qualificati quali debiti fuori bilancio dell'ente.
  Il suddetto commissario "ad acta" evidenziava che, alla data del 30
settembre 1998,  non permanevano gli equilibri  generali di bilancio,
ai sensi  di quanto disposto  dal sopracitato  art. 36, comma  2, del
citato decreto legislativo.
  Pertanto, l'organo  di controllo,  con atto n.  378 del  20 gennaio
1999,  diffidava   il  consiglio  comunale  ad   adottare  le  misure
necessarie a  ripristinare gli  equilibri generali del  bilancio alla
data del  30 settembre 1998, entro  il termine ultimo del  9 febbraio
1999, al  fine di  evitare i provvedimenti  di rigore  previsti dalla
legge.
  Il  termine  decorreva,  tuttavia, infruttuosamente  in  quanto  la
seduta  del  consiglio comunale,  appositamente  convocata  per il  9
febbraio  1999, e'  andata deserta  per mancanza  del numero  legale.
Conseguentemente, il  comitato di  controllo nominava  un commissario
"ad  acta"  che,  in  via  sostitutiva,  deliberava  i  provvedimenti
necessari  per  la  salvaguardia  degli  equilibri  del  bilancio  di
previsione 1998, nella seduta del 18 febbraio 1999.
  Il  prefetto  di  Terni,  ritenendo  essersi  verificata  l'ipotesi
prevista dall'art. 36,  comma 4, del decreto  legislativo 25 febbraio
1995, n.  77, che equipara  ad ogni  effetto la mancata  adozione, da
parte  dell'ente,  dei  provvedimenti di  riequilibrio  previsti  dal
sopracitato  articolo  alla  mancata  approvazione  del  bilancio  di
previsione di  cui all'art. 39,  comma 1,  lettera c), della  legge 8
giugno 1990,  n. 142, con  applicazione della procedura  prevista dal
comma 2 del  medesimo articolo di legge, ha  proposto lo scioglimento
del  consiglio  comunale  di  Terni, disponendone,  nelle  more,  con
provvedimento n. 287/13.2 Gab. del  18 febbraio 1999, la sospensione,
con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione
del comune.
  Si ritiene che,  nella specie, ricorrano gli estremi  per far luogo
al proposto  scioglimento, atteso che il  predetto consiglio comunale
non e' riuscito a  provvedere all'approvazione del suddetto documento
contabile,  anche dopo  la scadenza  dei  termini entro  i quali  era
tenuto  a  provvedervi,  tanto  da  rendere  necessario  l'intervento
sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.
  Mi  onoro, pertanto,  di sottoporre  alla firma  della S.V.  Ill.ma
l'unito schema di decreto con  il quale si provvede allo scioglimento
del consiglio comunale di Terni ed alla nomina del commissario per la
provvisoria  gestione del  comune  nella persona  del dott.  Giuliano
Lalli.
    Roma, 4 marzo 1999
                            Il Ministro dell'interno: Russo Jervolino