Art. 2. Il fabbricante del battello dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata. Il predetto battello e' soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 1999 Il comandante generale: Ferraro