Art. 2.
  Il  fabbricante  del  battello  dovra'  fornire  all'acquirente  il
manuale per  l'addestramento e la manutenzione  come prescritto dalla
regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.
  Il predetto  battello e'  soggetto alle  verifiche ed  ai controlli
previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 febbraio 1999
                                      Il comandante generale: Ferraro